Art. 3.
  Gli  interessi  da  corrispondere  alle  scadenze  semestrali ed il
capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando
il   «Coefficiente   di   indicizzazione»,   calcolato   sulla   base
dell'«Indice   Eurostat»,   elaborato  e  pubblicato  mensilmente  da
Eurostat.
  Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il
valore dell'«Inflazione di riferimento».
  Il  valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese
«m»,  e'  determinato  interpolando linearmente gli «Indici Eurostat»
relativi  ai  due  mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo
conto  dei  giorni  di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla
base della seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 34  <----

dove:
    IRd,m e' l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m»,
ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;
    IEm-3 (=Indice Eurostatm-3) e' l'indice dei prezzi pubblicato per
il  mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il
calcolo;
    IEm-2 (=Indice Eurostatm-2) e' l'indice dei prezzi pubblicato per
il  mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il
calcolo;
    «gg.  dal  1° m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese
«m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;
    «gg.  nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi del mese «m»,
ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.
  Il  valore  dell'«Inflazione  di  riferimento»  cosi'  ottenuto, e'
troncato  alla  sesta  cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra
decimale.
  Determinata  l'«Inflazione  di  riferimento»,  il  «Coefficiente di
indicizzazione»   e'  ottenuto  dal  rapporto  tra  l'«Inflazione  di
riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di
riferimento»  alla  data  di  godimento  del  titolo. Il valore cosi'
ottenuto  e'  troncato  alla  sesta cifra decimale e arrotondato alla
quinta cifra decimale.
  Qualora  l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla
sua   iniziale   pubblicazione,  ai  fini  dei  predetti  calcoli  si
continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.
  Qualora  l'«Indice  Eurostat»  non venga pubblicato in tempo utile,
per  il  calcolo  degli  importi  dovuti  sara'  utilizzato  l'indice
sostitutivo dato dalla seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 34  <----

dove:
    n  e'  il  mese  per  il  quale non e' stato pubblicato l'«Indice
Eurostat»;
    IS  e'  l'indice  di  inflazione  sostitutivo dell'«Inflazione di
riferimento».
  L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice sostitutivo» e
sara'  applicato  ai  fini  della  determinazione  dei  pagamenti per
interessi  o  rimborso  del  capitale effettuati precedentemente alla
pubblicazione dell'indice definitivo.
  L'indice   definitivo   sara'  applicato  ai  pagamenti  effettuati
successivamente  alla  sua  pubblicazione.  Eventuali  pagamenti gia'
effettuati   sulla   base   dell'indice   sostitutivo   non   saranno
rettificati.
  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze provvedera' a rendere
noti,  tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari,
gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.