Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                   Agevolazioni tariffarie postali
              per le spedizioni di prodotti editoriali
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  le  imprese  editrici  di
quotidiani  e  periodici  iscritte  al  Registro  degli  operatori di
comunicazione  (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire
di   tariffe   agevolate   postali  per  la  spedizione  di  prodotti
editoriali.  ((  Le  tariffe  agevolate  sono  determinate,  anche in
funzione  del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di
stampe  periodiche  la  cui tiratura per singolo numero non superi le
20.000   copie.   Per   l'anno   2004,  l'entita'  del-l'agevolazione
tariffaria  per  i  soggetti  identificati dal presente decreto resta
quella   definita   dal  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni
13 novembre 2002. ))
  2.  Accedono  altresi'  alle  tariffe  agevolate le associazioni ed
organizzazioni   senza   fini   di  lucro,  le  associazioni  le  cui
pubblicazioni  periodiche  abbiano  avuto  riconosciuto  il carattere
politico    dai   gruppi   parlamentari   di   riferimento   nonche',
relativamente  ai  bollettinidei  propri organi direttivi, gli ordini
professionali,   i   sindacati,   le  associazioni  professionali  di
categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni
ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro si intendono quelle di cui
all'articolo  10  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive  modificazioni,  le  organizzazioni di volontariato di cui
alla  legge  11 agosto  1991,  n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della  legge  26 febbraio  1987, n. 49, le associazioni di promozione
sociale  di  cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni  senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli
enti   ecclesiastici,  ((  le  associazioni  storiche  operanti,  per
statuto,  da  almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la
valorizzazione  dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi
istriani, fiumani e dalmati.
  3-bis.  A  decorrere  dall'anno  2005,  i  soggetti  aventi  titolo
presentano  domanda  per  ogni  anno  entro il 30 settembre dell'anno
precedente. ))
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  4 dicem-bre  1997,  n.  460,  recante riordino
          della  disciplina  tributaria  degli enti non commerciali e
          delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998:
              «Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale).   -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f)    l'obbligo    di    devolvere    il   patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni  di  svantaggio di cui alla lettera a) del comma
          2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1,  lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
          1.
              10.  Non  si  considerano  in  ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,  gli  enti  conferenti  di  cui  alla legge 30
          luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria».
              - La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro
          sul volontariato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          196 del 22 agosto 1991.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge
          26 febbraio  1987,  n.  49,  recante nuova disciplina della
          cooperazione  dell'Italia  con  i Paesi in via di sviluppo,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987:
              «Art.    28    (Riconoscimento   di   idoneita'   delle
          organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
          governative, che operano nel campo della cooperazione con i
          Paesi   in   via   di   sviluppo,   possono   ottenere   il
          riconoscimento  di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
          decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
          della Commissione per le organizzazioni non governative, di
          cui  all'art.  8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
          obbligatori   anche   sulle  revoche  di  idoneita',  sulle
          qualificazioni   professionali   o   di  mestiere  e  sulle
          modalita'   di   selezione,  formazione  e  perfezionamento
          tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
          impiegati dalle organizzazioni non governative.
              2.   L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la
          realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
              3.  Sono  fatte salve le idoneita' formalmente concesse
          dal  Ministro  degli  affari  esteri  prima dell'entrata in
          vigore della presente legge.
              4.  Il  riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
          non  governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
          intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
                a)  risultino  costituite ai sensi della legislazione
          nazionale  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea o di
          altro  Stato  aderente  all'Accordo  sullo Spazio economico
          europeo;
                b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
          attivita'  di  cooperazione  allo sviluppo, in favore delle
          popolazioni del terzo mondo;
                c) non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano
          l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
                d)  non  abbiano  rapporti  di dipendenza da enti con
          finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
                e) diano    adeguate    garanzie   in   ordine   alla
          realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
                f)   documentino  esperienza  operativa  e  capacita'
          organizzativa  di  almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
          via  di  sviluppo,  nel  settore  o  nei settori per cui si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
                g) accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti
          dalla  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          anche ai fini del mantenimento della qualifica;
                h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
                i) si  obblighino alla presentazione di una relazione
          annuale   sullo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  in
          corso.».
              -  La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina
          delle  associazioni  di  promozione  sociale, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.