Art. 2.
           Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
  1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
    a) i   quotidiani   e   i  periodici  che  contengono  inserzioni
pubblicitarie  per  un'area  superiore  al  45  per cento dell'intero
stampato, su base annua;
    b) i  periodici  per  i  quali i relativi abbonamenti siano stati
stipulati,  a  titolo  oneroso, direttamente dai destinatari, per una
percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
    c) i  quotidiani  ed  i  periodici  di  pubblicita',  vale a dire
diretti  a  pubblicizzare  prodotti  o servizi contraddistinti con il
nome  o  altro  elemento  distintivo  e  diretti  prevalentemente  ad
incentivarne l'acquisto;
    d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni
o servizi;
    e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
    f)   i   cataloghi,  vale  a  dire  le  pubblicazioni  contenenti
elencazioni  di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi;
    g) i  quotidiani  e i periodici non posti in vendita, vale a dire
non  distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento,
ad  eccezione  di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni
senza  fini  di  lucro  e  degli  altri soggetti indicati nel comma 2
dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi
da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
    h) le  pubblicazioni  aventi  carattere postulatorio, vale a dire
finalizzate   all'acquisizione   di   contributi,   offerte,   ovvero
elargizioni  di  somme  di  denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
    i) i  quotidiani  e i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli  enti  pubblici,  nonche'  di  altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
    l)  i  quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o
altri  beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
    m) i prodotti editoriali pornografici.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74,  primo comma,
          lettera  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, recante istituzione e disciplina
          dell'imposta    sul   valore   aggiunto,   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972, n. 292:
              «Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          -  In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
                a) - b) (omissis);
                c)   per  il  commercio  di  giornali  quotidiani  di
          periodici; di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi;  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se i giornali quotidiani i periodici ed i libri sono ceduti
          unitamente  a  beni  diversi  dai supporti integrativi, con
          prezzo  indistinto  ed  in  unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
              (Omissis).».