Art. 3.
              Modalita' di corresponsione dei rimborsi
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  provvede  al  rimborso in favore della
societa'   Poste   italiane   S.p.a.   della   somma   corrispondente
all'ammontare  delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti
dei  fondi  stanziati  sugli  appositi capitoli del bilancio autonomo
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  I  rimborsi  sono
effettuati  sulla  base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta',   rilasciata   dalla   societa'  Poste  italiane  S.p.a.,
attestante   l'avvenuta   puntuale   applicazione   delle   riduzioni
effettuate  sulla  base  del  presente  decreto  e  corredata  da  un
dettagliato  elenco  delle  riduzioni  applicate  a  favore  di  ogni
soggetto avente titolo.
((    1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  sono
determinate  le  procedure  per  il monitoraggio dell'andamento degli
oneri  ai  fini  del  rispetto del limite di spesa di cui al presente
articolo. ))