Art. 3-bis.
               Qualita' del servizio postale agevolato
((    1.  La  Commissione  paritetica Governo-editori di quotidiani e
periodici,  di  cui  all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, integrata dai rappresentanti della societa' Poste italiane S.p.a,
formula  proposte  di  regole  comuni relative al miglioramento della
qualita'  del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle
procedure di invio di quotidiani e periodici. ))
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  della  legge
          25 febbraio  1987,  n.  67,  recante  rinnovo  della  legge
          5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese
          editrici  e  provvidenze  per  l'editoria,  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 56 del
          9 marzo 1987:
              «Art. 29 (Commissione paritetica). - 1. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  e' istituita presso la Direzione generale
          delle   informazioni,   dell'editoria  e  della  proprieta'
          letteraria,   artistica   e   scientifica  una  commissione
          paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la
          formulazione  di  proposte  relative  al  miglioramento dei
          servizi  di  distribuzione  della  stampa,  all'ampliamento
          della  rete  di  vendita,  all'accesso  alle  informazioni,
          all'utilizzazione  del  satellite,  alla  definizione di un
          sistema    di   salvaguardia   della   stampa   nel   campo
          dell'acquisizione  di  pubblicita'  nei  confronti di altri
          mezzi di comunicazione.
              2.  La  commissione  sara' integrata dai rappresentanti
          delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi
          in  discussione  e  potra' servirsi della collaborazione di
          esperti.
              3.  Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione
          presentera'   le  proprie  conclusioni  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  le trasmettera' con proprie
          osservazioni e proposte al Parlamento.».