Art. 3-bis. Qualita' del servizio postale agevolato (( 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della societa' Poste italiane S.p.a, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualita' del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1987: «Art. 29 (Commissione paritetica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicita' nei confronti di altri mezzi di comunicazione. 2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potra' servirsi della collaborazione di esperti. 3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presentera' le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le trasmettera' con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.».