Art. 3.
  1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale.
  2.  Entro  il  periodo  di validita' della presente designazione il
Ministero  delle  attivita'  produttive  o  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  si riservano la verifica della permanenza
dei  requisiti  di cui alla presente designazione disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle
attivita'  produttive  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
designazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2004

                               Il direttore generale per lo sviluppo
                                    produttivo e la competitivita
                             del Ministero delle attivita' produttive
                                                Goti


    Il direttore generale della tutela
      delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
                   Onelli