Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente designazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2004 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita del Ministero delle attivita' produttive Goti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Onelli