Art. 2. Le citate amministrazioni regionali, che per ogni necessaria ricognizione documentale potranno raccordarsi con l'Acquedotto pugliese S.p.a. attuale gestore delle opere, provvederanno, a propria cura e spese, a volturare a proprio nome, ove non diversamente disposto, l'intestazione dei suoli ricadenti nei propri ambiti territoriali, espropriati dal concessionario progettista e realizzatore dell'opera, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.