Art. 2.
  Le  citate  amministrazioni  regionali,  che  per  ogni  necessaria
ricognizione   documentale   potranno  raccordarsi  con  l'Acquedotto
pugliese S.p.a. attuale gestore delle opere, provvederanno, a propria
cura  e  spese,  a  volturare  a  proprio  nome, ove non diversamente
disposto,  l'intestazione  dei  suoli  ricadenti  nei  propri  ambiti
territoriali,    espropriati   dal   concessionario   progettista   e
realizzatore  dell'opera,  secondo  direttive,  per conto ed a favore
delle  amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione
degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.