IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  alluvionali verificatisi il
29 agosto  2003  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355,
recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 settembre 2003, n. 3309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  217  del  18 settembre 2003, recante «Primi
interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti ai
gravi   eventi   alluvionali   verificatisi  il  29 agosto  2003  nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  l'art.  9  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  282  del 4 dicembre 2003,
recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Ravvisata  la  necessita'  di  porre in essere ulteriori interventi
urgenti   finalizzati  a  concludere  celermente  la  fase  di  prima
emergenza  nei  territori  alluvionati,  consentendo la ripresa delle
normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni  ed il rinvio delle
attivita'  produttive,  nonche' la messa in sicurezza dei territori e
delle strutture interessati dall'evento in questione;
  D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. L'assessore  regionale  alla  protezione  civile  della  regione
autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,  commissario  delegato  ai  sensi
dell'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 settembre  2003,  n.  3309,  assicura,  anche con riferimento alle
attivita'  da  porre  in  essere  ai  sensi delle ordinanze citate in
premessa, il complessivo coordinamento:
    a) delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi
previsti dal programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003;
    b) delle   iniziative  poste  in  essere  dagli  enti  locali  in
attuazione  delle disposizioni impartite dal commissario delegato, ai
sensi  delle  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3309 e n. 3328 del 2003;
    c) della   programmazione,  individuazione  ed  esecuzione  degli
interventi  di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi
calamitosi,  nonche'  il  ripristino  delle infrastrutture e dei beni
pubblici e privati distrutti e danneggiati.
  2.  Ai  fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il
commissario delegato provvede in particolare:
    a) all'individuazione  e  perimetrazione delle aree a rischio ove
si  procede  alla  delocalizzazione o alla rilocalizzazione, anche ai
fini  dell'applicazione  dell'art.  2,  comma  4,  dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003 e dell'art. 9,
comma  1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3328/2003.   L'Autorita'   di   bacino  e'  tenuta  a  recepire  tale
qualificazione nella redazione del piano per l'assetto idrogeologico,
di   cui   all'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  180/1998,
convertito, con modificazioni, in legge n. 267/1998;
    b)   al   ripristino,   in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua ed alla
stabilizzazione  dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati
interventi  ed  opere  di  prevenzione  dei  rischi  ed alla messa in
sicurezza  dei  territori  interessati  dai  dissesti  idrogeologici,
secondo i programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2003, n. 3328;
    c) all'erogazione  dei  contributi  per l'immediata ripresa delle
attivita'   produttive   e  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati ed ai beni immobili.
  3.  Nelle  aree  perimetrate  ai  sensi del comma 2, lettera a), il
commissario  delegato  individua  le infrastrutture ed i manufatti di
ogni  tipo  soggetti  a delocalizzazione o alla rilocalizzazione; nei
successivi   trenta   giorni  i  comuni  interessati  provvedono,  se
necessario,  all'individuazione delle aree per la ricostruzione delle
unita' immobiliari da delocalizzare o rilocalizzare. La deliberazione
del  comune,  in  relazione  al  contesto  di particolare urgenza con
riferimento  a  superiori esigenze di sicurezza, costituisce variante
agli strumenti urbanistici vigenti.
  4.  Le  unita'  immobiliari  da  rilocalizzare o delocalizzare sono
demolite  e  sgomberate dal comune, con oneri a carico della gestione
commissariale,  a  condizione  che per l'erogazione del contributo il
consenso  da  parte  del proprietario, alla demolizione dell'immobile
sia irrevocabile.
  5.  Gli  interventi  di  cui  al  presente articolo sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
  6.   Il  commissario  delegato,  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza,  puo'  avvalersi dell'opera delle strutture regionali, di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento,  sulla base di direttive ed indicazioni fornite dallo
stesso  commissario delegato, nonche' della collaborazione degli enti
territoriali  e  non territoriali e delle amministrazioni periferiche
dello Stato.
  7.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  supporto tecnico per lo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente provvedimento,
nonche'  per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il
commissario  delegato  puo' avvalersi di un'unita' operativa composta
da sei membri di cui fara' parte il commissario delegato con funzioni
di presidente.
  8. Con provvedimento da adottarsi da parte del medesimo commissario
delegato, e' costituita l'unita' operativa e la sua durata nonche' il
compenso spettante a ciascuno dei componenti, individuati tra esperti
di  elevata  e comprovata professionalita' nelle materie di interesse
della presente ordinanza.
  9.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  supporto  giuridico  e
amministrativo  alle  attivita' da porre in essere per il superamento
dell'emergenza,  il  commissario  delegato e' altresi' autorizzato ad
istituire,    con    apposito    provvedimento,    una    commissione
tecnico-consultiva,  composta da cinque membri, scelti tra funzionari
pubblici  ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di
cui  tre  designati  dal  commissario delegato, di cui uno magistrato
amministrativo  o  avvocato  dello  Stato  e due dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
  10.  Con il medesimo provvedimento, e' altresi' stabilita la durata
del summenzionato comitato, le modalita' di funzionamento e di nomina
del   coordinatore,   nonche'   il  compenso  spettante  ai  relativi
componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della
onnicomprensivita'  della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto
legislativo  n.  165/2001,  e  dell'art.  14 del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  dirigente sottoscritto in data
5 aprile 2001.
  11.  I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie
assegnate al commissario delegato.