IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2003, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Ravvisata la necessita' di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il rinvio delle attivita' produttive, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore regionale alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309, assicura, anche con riferimento alle attivita' da porre in essere ai sensi delle ordinanze citate in premessa, il complessivo coordinamento: a) delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003; b) delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione delle disposizioni impartite dal commissario delegato, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 e n. 3328 del 2003; c) della programmazione, individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche' il ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati. 2. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato provvede in particolare: a) all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ove si procede alla delocalizzazione o alla rilocalizzazione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003 e dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328/2003. L'Autorita' di bacino e' tenuta a recepire tale qualificazione nella redazione del piano per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, in legge n. 267/1998; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei territori interessati dai dissesti idrogeologici, secondo i programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2003, n. 3328; c) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili. 3. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 2, lettera a), il commissario delegato individua le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo soggetti a delocalizzazione o alla rilocalizzazione; nei successivi trenta giorni i comuni interessati provvedono, se necessario, all'individuazione delle aree per la ricostruzione delle unita' immobiliari da delocalizzare o rilocalizzare. La deliberazione del comune, in relazione al contesto di particolare urgenza con riferimento a superiori esigenze di sicurezza, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. 4. Le unita' immobiliari da rilocalizzare o delocalizzare sono demolite e sgomberate dal comune, con oneri a carico della gestione commissariale, a condizione che per l'erogazione del contributo il consenso da parte del proprietario, alla demolizione dell'immobile sia irrevocabile. 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 6. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, puo' avvalersi dell'opera delle strutture regionali, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive ed indicazioni fornite dallo stesso commissario delegato, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 7. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente provvedimento, nonche' per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il commissario delegato puo' avvalersi di un'unita' operativa composta da sei membri di cui fara' parte il commissario delegato con funzioni di presidente. 8. Con provvedimento da adottarsi da parte del medesimo commissario delegato, e' costituita l'unita' operativa e la sua durata nonche' il compenso spettante a ciascuno dei componenti, individuati tra esperti di elevata e comprovata professionalita' nelle materie di interesse della presente ordinanza. 9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad istituire, con apposito provvedimento, una commissione tecnico-consultiva, composta da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dal commissario delegato, di cui uno magistrato amministrativo o avvocato dello Stato e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 10. Con il medesimo provvedimento, e' altresi' stabilita la durata del summenzionato comitato, le modalita' di funzionamento e di nomina del coordinatore, nonche' il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001. 11. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.