Art. 10.
  1.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
situazione  emergenziale  di cui in premessa, e nei limiti di vigenza
dello  stesso, il commissario delegato e' autorizzato ad assumere e a
utilizzare mediante il ricorso al lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno  1997,  n.  196 e successive modificazioni, fino a quindici
unita'  di  personale,  anche  in  deroga  ai  limiti  percentuali di
utilizzo  rispetto  all'organico  regionale,  stabiliti nell'art. 10,
comma 1,  del  contratto  collettivo  di  lavoro  stato giuridico del
personale  regionale  1994-1997,  area non dirigenziale. Il personale
puo'  essere  destinato  anche  alle amministrazioni comunali colpite
dagli eventi di cui alla presente ordinanza.