Art. 10. 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui in premessa, e nei limiti di vigenza dello stesso, il commissario delegato e' autorizzato ad assumere e a utilizzare mediante il ricorso al lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, fino a quindici unita' di personale, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti nell'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale. Il personale puo' essere destinato anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.