Art. 11. 1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2004 Il Presidente: Berlusconi