Art. 11.
  1.   Ad  eccezione  delle  obbligazioni  direttamente  assunte,  il
Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto
contrattuale   posto   in   essere  in  applicazione  della  presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbraio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi