Art. 2.
  1.  Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti,
di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003, ricorrendo,
ove  necessario,  alla  conferenza  dei  servizi.  La  conferenza dei
servizi  e'  convocata dallo stesso commissario delegato e delibera a
maggioranza.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non
dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo  dalla  sua  presenza,  e dall'adeguatezza dei poteri di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso espresso da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata,
in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241,  all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette
giorni dalla richiesta.
  2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero  rendere necessari anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 1 in deroga all'art. 17, comma 24 della legge
15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere resi dalle amministrazioni
competenti  entro  sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale
termine  non  siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con
esito positivo.
  3.  Per  le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di  cui alla presente ordinanza, il commissario delegato o i soggetti
attuatori  per gli interventi loro affidati, provvedono all'emissione
del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro
adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di  immissione  in  possesso dei suoli, anche con la sola presenza di
due testimoni.