Art. 3. 1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, il commissario delegato e' autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a: a) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unita' immobiliari distrutte o per le quali e' necessaria la demolizione al fine della ricostruzione sul medesimo sedime, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di ricostruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di euro 200.000,00 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o da demolire a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, comprensiva degli oneri di demolizione e di smaltimento; b) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unita' immobiliari danneggiate, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di riparazione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi; c) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unita' immobiliari gia' ubicate nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), soggette a delocalizzazione o rilocalizzazione nell'ambito dei comuni colpiti dall'evento alluvionale, per la costruzione o l'acquisto di altro immobile, sulla base delle spese documentate, ivi comprese quelle per l'acquisto dei terreni, determinati dalla stima dei costi di nuova costruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di Euro 250.000,00 per ciascuna unita' immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi; d) erogare contributi ai proprietari di beni mobili, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unita' immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti; e) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, sulla base delle spese documentate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. 2. Per le unita' immobiliari che ostacolano le opere di messa in sicurezza definitiva del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Ai proprietari di unita' immobiliari da delocalizzare o da rilocalizzare e' data facolta' di utilizzare il contributo per la nuova costruzione o l'acquisto nell'ambito del territorio degli altri comuni gravemente colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003 ed individuati dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3309 del 2003. 4. Al fine di attuare il procedimento volto all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, il commissario delegato puo' avvalersi dei sindaci dei comuni interessati ai fini dell'istruttoria e dell'erogazione dei contributi. 5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto delle eventuali anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003. 6. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi. 7. E' ammessa la cumulabilita' fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato. 8. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono consentiti lavori in economia; i relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. 9. Nell'ambito dell'erogazione dei fondi da assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta ovvero sgomberata e di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti per l'autonoma sistemazione, il commissario delegato puo' autorizzare i sindaci ad erogare i contributi anche in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla norma sopra citata e comunque nel limite massimo di Euro 750, adeguatamente motivando circa la ricorrenza delle accertate condizioni di eccezionalita'.