Art. 3.
  1.  Al  fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
delle  popolazioni, il commissario delegato e' autorizzato nei limiti
delle risorse disponibili a:
    a) erogare  contributi  ai  proprietari,  aventi  tale  titolo al
momento  dell'evento,  di unita' immobiliari distrutte o per le quali
e' necessaria la demolizione al fine della ricostruzione sul medesimo
sedime,   sulla   base   delle  spese  documentate,  determinati  con
riferimento  alla  stima  dei  costi  delle  opere  di ricostruzione,
effettuata  da  parte  dei  gruppi  di  tecnici  di  cui  all'art.  6
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del
2003,  e  secondo  voci  e  percentuali  di contribuzione, criteri di
priorita'  e  modalita' attuative che saranno fissate dal commissario
delegato  stesso  con  propri  provvedimenti.  Il  contributo massimo
erogabile  non  potra'  comunque superare la somma di euro 200.000,00
per  ciascuna  unita'  immobiliare  distrutta o da demolire a seguito
degli  eventi alluvionali di cui trattasi, comprensiva degli oneri di
demolizione e di smaltimento;
    b) erogare  contributi  ai  proprietari,  aventi  tale  titolo al
momento  dell'evento,  di  unita' immobiliari danneggiate, sulla base
delle  spese  documentate, determinati con riferimento alla stima dei
costi  delle  opere di riparazione, effettuata da parte dei gruppi di
tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3309  del  2003,  e  secondo voci e percentuali di
contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno
fissate  dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il
contributo massimo erogabile non potra' comunque superare la somma di
Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata a seguito
degli eventi alluvionali di cui trattasi;
    c) erogare  contributi  ai  proprietari,  aventi  tale  titolo al
momento  dell'evento, di unita' immobiliari gia' ubicate nelle aree a
rischio   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  soggette  a
delocalizzazione  o  rilocalizzazione  nell'ambito dei comuni colpiti
dall'evento  alluvionale,  per  la  costruzione o l'acquisto di altro
immobile, sulla base delle spese documentate, ivi comprese quelle per
l'acquisto  dei  terreni,  determinati dalla stima dei costi di nuova
costruzione,  effettuata  da  parte  dei  gruppi  di  tecnici  di cui
all'art.  6  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3309  del  2003,  e  secondo voci e percentuali di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissate dal
commissario  delegato  stesso con propri provvedimenti. Il contributo
massimo   erogabile   non   potra'  comunque  superare  la  somma  di
Euro 250.000,00  per  ciascuna  unita' immobiliare da rilocalizzare a
seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi;
    d) erogare  contributi ai proprietari di beni mobili, danneggiati
o  distrutti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi,
fino  ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni
contenuti nell'unita' immobiliare, sulla base delle spese documentate
per  il  ripristino  o  il  riacquisto, secondo voci e percentuali di
contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno
fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti;
    e) erogare  contributi  ai  proprietari,  aventi  tale  titolo al
momento   dell'evento,   anche   non  residenti  nei  comuni  colpiti
dall'alluvione,  di  beni  mobili registrati distrutti o danneggiati,
fino  ad  un  massimo  di  Euro 15.000,00,  sulla  base  delle  spese
documentate  per  la  riparazione,  o, in caso di rottamazione, sulla
base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per
un importo non inferiore ad Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali
di  contribuzione,  criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che
saranno   fissate   dal   commissario   delegato  stesso  con  propri
provvedimenti.
  2. Per  le  unita'  immobiliari che ostacolano le opere di messa in
sicurezza  definitiva  del territorio si applicano le disposizioni di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
  3. Ai  proprietari  di  unita'  immobiliari  da  delocalizzare o da
rilocalizzare  e'  data  facolta'  di utilizzare il contributo per la
nuova costruzione o l'acquisto nell'ambito del territorio degli altri
comuni  gravemente colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003
ed  individuati  dal  commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n.
3309 del 2003.
  4. Al  fine  di  attuare  il  procedimento volto all'erogazione dei
contributi  di cui al comma 1, il commissario delegato puo' avvalersi
dei  sindaci  dei  comuni  interessati  ai  fini  dell'istruttoria  e
dell'erogazione dei contributi.
  5. I  contributi  di  cui  al  comma 1  sono erogati al netto delle
eventuali  anticipazioni  gia'  concesse  ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003.
  6. Possono  essere  previste  anche  forme  di contribuzione in via
anticipata,  nella  misura  massima  del 50% del contributo concesso,
previa  prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali
interessi.
  7. E'  ammessa la cumulabilita' fra i contributi di cui al presente
articolo  ed  eventuali  indennizzi  assicurativi  o altri contributi
pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato.
  8. Nell'ambito  del  contributo  massimo di cui al comma 1, lettere
a),  b),  e  c),  sono  consentiti  lavori  in  economia;  i relativi
contributi   possono   essere   erogati   fino   ad   un  massimo  di
Euro 5.000,00,  secondo  voci e percentuali di contribuzione, criteri
di   priorita'   e   modalita'  attuative  che  saranno  fissate  dal
commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
  9. Nell'ambito  dell'erogazione  dei  fondi  da assegnare ai nuclei
familiari  la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia
stata  distrutta  ovvero  sgomberata  e  di  cui all'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza    del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
dell'11 settembre  2003,  n. 3309, rispetto a situazioni di carattere
eccezionale   che  rendano  oggettivamente  inadeguati  i  contributi
previsti  per  l'autonoma  sistemazione, il commissario delegato puo'
autorizzare i sindaci ad erogare i contributi anche in misura diversa
rispetto  a  quanto  disposto dalla norma sopra citata e comunque nel
limite   massimo   di  Euro 750,  adeguatamente  motivando  circa  la
ricorrenza delle accertate condizioni di eccezionalita'.