Art. 4. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare contributi, nel limite massimo del 70% dei danni subiti, per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati, sulla base delle risorse disponibili, e comunque fino ad un massimo di Euro 500.000,00 per ogni unita' produttiva danneggiata, attinenti le imprese industriali, artigianali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, societa' sportive e associazioni di volontariato, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi. 2. L'ammontare del danno subito di cui al comma 1 e' determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene distrutto o danneggiato, effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003. Tale determinazione rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. Nel caso di lavori in economia possono essere concessi contributi nel limite del 70% dei danni subiti e fino ad un massimo di Euro 25.000,00. La relativa rendicontazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, i cui contenuti siano riscontrabili dalla contabilita' aziendale. 3. I contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata dagli eventuali interessi. 4. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, e nel limite del 70% delle spese sostenute per l'affitto di immobili e di macchinari ed attrezzature i cui contratti siano stati stipulati successivamente ed a causa degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, necessari per la continuazione dell'attivita' d'impresa, entro un periodo di dodici mesi dalla data degli eventi alluvionali. 5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. E' ammessa la cumulabilita' fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato. 7. Le modalita' procedurali per l'applicazione dei benefici disposti dal presente articolo sono fissate con provvedimento del commissario delegato.