Art. 4.
  1.  Il  commissario  delegato e' autorizzato ad erogare contributi,
nel  limite  massimo  del 70% dei danni subiti, per il ripristino dei
beni distrutti o danneggiati, sulla base delle risorse disponibili, e
comunque  fino  ad  un  massimo  di  Euro 500.000,00  per ogni unita'
produttiva    danneggiata,    attinenti   le   imprese   industriali,
artigianali,  agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche,
ittiche,  di  trasporto,  professionali,  di  servizi,  turistiche ed
alberghiere,   societa'  sportive  e  associazioni  di  volontariato,
danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi.
  2.  L'ammontare  del  danno subito di cui al comma 1 e' determinato
dalla  stima  dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente
per   la   nuova  acquisizione  del  bene  distrutto  o  danneggiato,
effettuata   da   parte   dei   gruppi  tecnici  di  cui  all'art.  6
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del
2003.   Tale   determinazione  rappresenta  l'ammontare  della  spesa
ammissibile  e  il relativo contributo viene erogato sulla base delle
spese  effettuate,  documentate da fatture quietanzate o altri titoli
di  spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. Nel
caso  di  lavori  in  economia possono essere concessi contributi nel
limite   del   70%   dei  danni  subiti  e  fino  ad  un  massimo  di
Euro 25.000,00.   La   relativa   rendicontazione   avviene  mediante
dichiarazione   sostitutiva   di   atto   notorio   resa  dal  legale
rappresentante,   i   cui   contenuti   siano   riscontrabili   dalla
contabilita' aziendale.
  3.  I  contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati
in  via  anticipata,  nella  misura  massima  del  50% del contributo
concesso, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata dagli
eventuali interessi.
  4.  Il  commissario  delegato  e'  altresi'  autorizzato ad erogare
contributi, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, e nel limite del 70%
delle  spese  sostenute  per l'affitto di immobili e di macchinari ed
attrezzature i cui contratti siano stati stipulati successivamente ed
a causa degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, necessari per la
continuazione  dell'attivita'  d'impresa,  entro un periodo di dodici
mesi dalla data degli eventi alluvionali.
  5.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo non concorrono a
formare  il  reddito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6.  E' ammessa la cumulabilita' fra i contributi di cui al presente
articolo  ed  eventuali  indennizzi  assicurativi  o altri contributi
pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato.
  7.   Le  modalita'  procedurali  per  l'applicazione  dei  benefici
disposti  dal  presente  articolo  sono fissate con provvedimento del
commissario delegato.