Art. 5.
  1.  I  contributi  previsti  dagli articoli 3, 4 e 6 della presente
ordinanza,   sono   erogati   dal  commissario  delegato  con  propri
provvedimenti,  coerentemente  con  le  previsioni  di apposito piano
previamente  predisposto  dal  commissario  medesimo,  con  il  quale
verranno  identificate  le  tipologie  d'intervento  e  la disciplina
generale  dell'assegnazione  dei  contributi,  che  sara'  ispirata a
criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali
della normativa comunitaria.
  2.  Il  piano di cui al comma 1 e' approvato dal Dipartimento della
protezione civile entro quindici giorni dal successivo invio.