Art. 5. 1. I contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della presente ordinanza, sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sara' ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria. 2. Il piano di cui al comma 1 e' approvato dal Dipartimento della protezione civile entro quindici giorni dal successivo invio.