Art. 6.
  1.   Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  a  concedere  alle
autonomie  locali,  secondo modalita' procedurali che saranno fissate
con  provvedimenti del medesimo commissario delegato, contributi fino
al  70%  della  spesa  sostenuta previa stima effettuata dagli uffici
tecnici   delle   medesime   autonomie,   nel   limite   massimo   di
Euro 800.000,00, per il ripristino:
    del patrimonio edilizio;
    delle  infrastrutture  pubbliche  non ricomprese nel programma di
cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza 3309 del 2003;
    per il riavvio delle attivita' d'impresa.
  2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di
apposito rendiconto.