Art. 6. 1. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalita' procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario delegato, contributi fino al 70% della spesa sostenuta previa stima effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo di Euro 800.000,00, per il ripristino: del patrimonio edilizio; delle infrastrutture pubbliche non ricomprese nel programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza 3309 del 2003; per il riavvio delle attivita' d'impresa. 2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.