Art. 7. 1. Il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 3309 del 2003 non puo' superare i dodici mesi di sospensione dell'attivita' d'impresa. 2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3309 del 2003 le parole «e' pari all'ammontare dei mancati introiti» sono sostituite dalle seguenti «e' concesso»; dopo la medesima lettera b) e' aggiunta la seguente: «c) un contributo fino ad un massimo di 100.000,00, a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del reddito a causa dell'evento calamitoso del 29 agosto 2003. Il predetto contributo e' commisurato al 70% della differenza fra gli introiti realizzati nel periodo settembre-novembre 2002, e gli introiti dello stesso periodo del 2003, purche' la riduzione sia pari o superiore alla misura del 20%». 3. Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3309 del 2003, dopo le parole «di cui all'art. 7» e' aggiunto il seguente periodo «A carico delle medesime risorse sono posti gli oneri sostenuti dal Corpo dei vigili del fuoco inerenti al ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nelle fasi dell'emergenza».