Art. 7.
  1. Il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del
contributo  previsto  dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza
n.  3309  del  2003  non  puo'  superare i dodici mesi di sospensione
dell'attivita' d'impresa.
  2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3309 del 2003
le   parole   «e'  pari  all'ammontare  dei  mancati  introiti»  sono
sostituite  dalle seguenti «e' concesso»; dopo la medesima lettera b)
e'  aggiunta  la  seguente:  «c)  un contributo fino ad un massimo di
100.000,00,  a  favore delle imprese che abbiano subito una riduzione
del  reddito  a  causa  dell'evento calamitoso del 29 agosto 2003. Il
predetto  contributo  e'  commisurato al 70% della differenza fra gli
introiti   realizzati  nel  periodo settembre-novembre  2002,  e  gli
introiti dello stesso periodo del 2003, purche' la riduzione sia pari
o superiore alla misura del 20%».
  3.  Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3309 del 2003, dopo le
parole  «di cui all'art. 7» e' aggiunto il seguente periodo «A carico
delle  medesime  risorse sono posti gli oneri sostenuti dal Corpo dei
vigili   del   fuoco   inerenti  al  ripristino  dei  mezzi  e  delle
attrezzature utilizzate nelle fasi dell'emergenza».