Art. 8. 1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove necessario, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e' autorizzato ad avvalersi delle seguenti deroghe: art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili distrutti e danneggiati nelle zone diverse da quelle individuate e perimetrate ai sensi dell'art. 1, comma 2; art. 1, comma 1, e art. 3-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365; legge regionale n. 7/2000. 2. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, appositamente trasferite sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 3. L'assessore regionale alla protezione civile - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.