Art. 8.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la massima celerita' per l'attuazione
delle   iniziative   finalizzate   al  superamento  della  situazione
emergenziale,  il  commissario  delegato,  ove necessario, oltre alle
deroghe   previste  all'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri n. 3309 del 2003, e' autorizzato ad avvalersi
delle seguenti deroghe:
    art.  1,  comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito,
con  modificazioni, dalla legge n. 267/1998, al fine di consentire la
realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili distrutti
e  danneggiati nelle zone diverse da quelle individuate e perimetrate
ai sensi dell'art. 1, comma 2;
    art.  1, comma 1, e art. 3-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365;
    legge regionale n. 7/2000.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente ordinanza si provvede a
valere   sulle   risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  20-bis  del
decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, appositamente trasferite sul
Fondo  regionale  di protezione civile di cui all'art. 33 della legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
  3.  L'assessore  regionale  alla  protezione  civile  - commissario
delegato,  per  la  realizzazione  degli  interventi urgenti previsti
dalla  presente  ordinanza  e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di
anticipazione   su  future  provvidenze  comunque  disposte,  risorse
finanziarie  disponibili  sul  bilancio  regionale,  in  deroga  agli
articoli 16  e  17  del  decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed
alle  relative  disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e
diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.