Art. 9.
  1.  Per  la  regione e per i comuni gravemente colpiti dagli eventi
alluvionali,  gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini
di  entrate  e  di  spese  riferibili  agli eventi eccezionali di cui
trattasi, non vengono considerati ai fini del patto di stabilita' per
l'anno di competenza.