Art. 2. 1. Il direttore del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, sara' coadiuvato da: un coordinatore dotato di una specifica professionalita' tecnico-giuridico-ispettiva che abbia, altresi', maturato una specifica esperienza in materia di controllo e/o contrasto alle varie forme di irregolarita' economico-finanziaria nella realizzazione delle opere pubbliche; due dirigenti esperti di gestione amministrativa e specialisti nella normativa comunitaria del settore; tre dirigenti tecnici con esperienza diretta nella gestione del processo di realizzazione delle opere pubbliche e dell'alta sorveglianza. 2. Il direttore del Servizio propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la designazione del personale avente i requisiti indicati al precedente comma, il cui status sara' successivamente disciplinato con apposito, provvedimento regolativo. 3. Al supporto informatico del Servizio provvede la direzione per i sistemi informativi e statistici per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.