Art. 2.
  1.  Il  direttore del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi
opere, sara' coadiuvato da:
    un   coordinatore   dotato   di  una  specifica  professionalita'
tecnico-giuridico-ispettiva   che   abbia,   altresi',  maturato  una
specifica esperienza in materia di controllo e/o contrasto alle varie
forme  di  irregolarita'  economico-finanziaria  nella  realizzazione
delle opere pubbliche;
    due  dirigenti  esperti  di gestione amministrativa e specialisti
nella normativa comunitaria del settore;
    tre  dirigenti  tecnici con esperienza diretta nella gestione del
processo   di   realizzazione   delle  opere  pubbliche  e  dell'alta
sorveglianza.
  2.   Il   direttore   del   Servizio   propone  al  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti la designazione del personale avente i
requisiti   indicati   al  precedente  comma,  il  cui  status  sara'
successivamente disciplinato con apposito, provvedimento regolativo.
  3. Al supporto informatico del Servizio provvede la direzione per i
sistemi   informativi   e   statistici   per   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.