Art. 3. 1. Al fine dell'ottimale perseguimento dei propri obiettivi, sulla base delle direttive impartite, il Servizio predispone: a) piani operativi inerenti l'esercizio dell'alta sorveglianza; b) intese e convenzioni, di concerto con i prefetti delle province territorialmente competenti, per l'avvalimento e/o la collaborazione con le Forze di polizia, gli ispettorati del lavoro e gli enti locali. 2. Al Servizio sono sottoposti, inoltre, i progetti predisposti per la difesa e la sicurezza di ciascuna opera i cui oneri vengono inseriti nei capitolati di gara.