Art. 3.
  1.  Al fine dell'ottimale perseguimento dei propri obiettivi, sulla
base delle direttive impartite, il Servizio predispone:
    a) piani operativi inerenti l'esercizio dell'alta sorveglianza;
    b) intese  e  convenzioni,  di  concerto  con  i  prefetti  delle
province   territorialmente  competenti,  per  l'avvalimento  e/o  la
collaborazione  con le Forze di polizia, gli ispettorati del lavoro e
gli enti locali.
  2. Al Servizio sono sottoposti, inoltre, i progetti predisposti per
la  difesa  e  la  sicurezza  di  ciascuna  opera i cui oneri vengono
inseriti nei capitolati di gara.