Art. 5. 1. Il direttore del Servizio ha la facolta' di indicare prescrizioni a tutela dell'integrita' fisica dei cantieri e relativa incolumita' dei rispettivi addetti, tramite specifiche strutture e difese passive (come recinzioni, telecamere, personale addetto al controllo degli accessi ai cantieri etc.), sulla base di apposito progetto approvato. 2. L'indicazione di cui al comma 1 avviene all'esito delle istruttorie dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove trattasi di istituire un capitolato speciale d'appalto a carico del General Contractor, e con ordinanza del prefetto competente per gli altri insediamenti e opere che siano individuati come obiettivi sensibili. 3. Il Servizio approva la predisposizione di piani operativi per l'alta sorveglianza delle opere il cui importo rientra nel quadro economico della spesa dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione (art. 16, comma 7, legge n. 109/1994).