Art. 5.
  1.   Il   direttore   del  Servizio  ha  la  facolta'  di  indicare
prescrizioni  a tutela dell'integrita' fisica dei cantieri e relativa
incolumita'  dei  rispettivi  addetti, tramite specifiche strutture e
difese  passive  (come  recinzioni,  telecamere, personale addetto al
controllo  degli  accessi  ai  cantieri etc.), sulla base di apposito
progetto approvato.
  2.  L'indicazione  di  cui  al  comma  1  avviene  all'esito  delle
istruttorie  dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  ove  trattasi di istituire un capitolato speciale
d'appalto  a  carico  del  General  Contractor,  e  con ordinanza del
prefetto  competente  per  gli  altri  insediamenti e opere che siano
individuati come obiettivi sensibili.
  3.  Il  Servizio  approva la predisposizione di piani operativi per
l'alta  sorveglianza  delle  opere  il cui importo rientra nel quadro
economico   della  spesa  dell'opera  tra  le  somme  a  disposizione
dell'amministrazione (art. 16, comma 7, legge n. 109/1994).