IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                                  e

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse nazionale;
  Vista  la  delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale
e' stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Visto  il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo,
prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  siano  individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture  ed  insediamenti  industriali  per  la  prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
  Ritenuto   di  individuare  procedure  di  monitoraggio  idonee  ad
assicurare  il  governo dei dati e delle informazioni in possesso dei
diversi  soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione
delle  opere  di  cui  alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in
modo da garantire una visione unitaria e strategica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Attivita' oggetto di monitoraggio

  1.  Ai  fini della attuazione delle procedure di monitoraggio delle
infrastrutture  e degli insediamenti industriali per la prevenzione e
la  repressione  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,  di  cui
all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
    a) alle  aree  territoriali  impegnate  dalla realizzazione delle
infrastrutture   e   degli   insediamenti  produttivi,  inseriti  nel
programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n.
443, come indicate negli elaborati progettuali;
    b) alla  tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese
esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
    c) alle  procedure  di  affidamento delle opere al concessionario
e/o   al   contraente   generale   e   ai  successivi  affidamenti  e
subaffidamenti ad imprese terze;
    d) agli   assetti  societari  relativi  al  concessionario  e  al
contraente  generale nonche' ai terzi a qualunque titolo affidatari e
subaffidatari,  e  alla  evoluzione  di  tali assetti nel corso della
realizzazione dell'opera;
    e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare,
sulle  imprese,  sul  personale e sui mezzi impiegati, anche in esito
agli accessi dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3;
    f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato
di cui all'art. 3.