IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale e' stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443; Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; Ritenuto di individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in modo da garantire una visione unitaria e strategica; Decreta: Art. 1. Attivita' oggetto di monitoraggio 1. Ai fini della attuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti: a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come indicate negli elaborati progettuali; b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori; c) alle procedure di affidamento delle opere al concessionario e/o al contraente generale e ai successivi affidamenti e subaffidamenti ad imprese terze; d) agli assetti societari relativi al concessionario e al contraente generale nonche' ai terzi a qualunque titolo affidatari e subaffidatari, e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione dell'opera; e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3; f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato di cui all'art. 3.