Art. 2.

                        Rete di monitoraggio

  1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono,
nel  loro insieme, la rete di monitoraggio relativa alle opere di cui
al presente decreto; essi informano la propria attivita' al principio
di  collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa
vigente  e  nel  rispetto  delle competenze di ciascun soggetto, allo
scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicate nell'art. 1:
    a) Ministero dell'interno;
    b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    c) Ministero dell'economia e delle finanze;
    d) Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici:
    e) Direzione  nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni
di  impulso  e  coordinamento  di  cui all'art. 371-bis del codice di
procedura penale;
    f) Forze di polizia;
    g) regioni, province e comuni;
    h) soggetto  aggiudicatore  se  diverso  da  quelli indicati alle
lettere b) e g);
    i) concessionario e/o contraente generale;
    l) uffici territoriali del Governo;
    m) provveditorati alle opere pubbliche.