Art. 2. Rete di monitoraggio 1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono, nel loro insieme, la rete di monitoraggio relativa alle opere di cui al presente decreto; essi informano la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicate nell'art. 1: a) Ministero dell'interno; b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) Ministero dell'economia e delle finanze; d) Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici: e) Direzione nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale; f) Forze di polizia; g) regioni, province e comuni; h) soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere b) e g); i) concessionario e/o contraente generale; l) uffici territoriali del Governo; m) provveditorati alle opere pubbliche.