Art. 4.

   Attivita' del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza
                         delle grandi opere

  1.  Il  Comitato  di  coordinamento  per  l'Alta sorveglianza delle
grandi opere svolge funzioni di impulso e di indirizzo dell'attivita'
di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio di
cui all'art. 2. A tali fini:
    a)  promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di
cui all'art. 1;
    b)   provvede   al   supporto  dell'attivita'  dei  prefetti  sul
territorio,  anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di
accesso  ad  essi  direttamente  conferiti  dalla  normativa vigente,
ovvero  esercitabili  attraverso il Gruppo interforze di cui all'art.
1, comma 3;
    c)  procede  all'esame  congiunto  delle segnalazioni relative ad
anomalie riscontrate.
  2.  Il  Comitato  determina le regole del proprio funzionamento nel
rispetto dei principi di efficienza e speditezza e delle disposizioni
sul  trattamento  dei  dati  personali.  Gli  atti  del Comitato sono
custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.
  3.  Il  Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonche' ogni
qualvolta  uno  dei  componenti  ne  faccia motivata richiesta per le
finalita'  di  cui  al  comma  1,  lettera  c).  In  tal caso, con la
richiesta   e'  inviata  una  sintetica  relazione  sulle  risultanze
documentali per le quali e' richiesta la convocazione del Comitato.
  4.  Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e
delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.