Art. 4. Attivita' del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere 1. Il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere svolge funzioni di impulso e di indirizzo dell'attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio di cui all'art. 2. A tali fini: a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1; b) provvede al supporto dell'attivita' dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 1, comma 3; c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate. 2. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento nel rispetto dei principi di efficienza e speditezza e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza. 3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonche' ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta per le finalita' di cui al comma 1, lettera c). In tal caso, con la richiesta e' inviata una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali e' richiesta la convocazione del Comitato. 4. Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.