Art. 2.
                         Direttore generale
  1.  Il  direttore generale svolge le funzioni di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003.
  2. Il direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del
dirigente  e  sentite  le  organizzazioni  sindacali,  puo'  definire
ulteriormente  l'attivita'  dei servizi ripartendoli complessivamente
in non piu' di ventidue settori.