Art. 2. Direttore generale 1. Il direttore generale svolge le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003. 2. Il direttore generale con proprio provvedimento, su proposta del dirigente e sentite le organizzazioni sindacali, puo' definire ulteriormente l'attivita' dei servizi ripartendoli complessivamente in non piu' di ventidue settori.