Art. 3.
      Servizio rapporti istituzionali e servizio comunicazione
  1.  Il  servizio rapporti istituzionali e il servizio comunicazione
operano alle dirette dipendenze del direttore generale.
  2. Il servizio rapporti istituzionali cura:
    a) i rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e con gli
enti  pubblici  nazionali,  per la promozione di progetti di servizio
civile nazionale;
    b) i  rapporti  con  le  regioni, alla luce della ripartizione di
competenze  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77;
    c) la   predisposizione,   d'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  di  forme di ricerca e sperimentazione di difesa
civile non armata e non violenta;
    d) la  predisposizione  della  relazione annuale al Parlamento di
cui all'art. 20 della legge n. 230 del 1998.
  3. Il servizio comunicazione cura:
    a) le  relazioni  con  il pubblico, fornendo agli utenti tutte le
informazioni  sul servizio civile, anche attraverso il call-center ed
in collaborazione con le sedi regionali;
    b) l'ideazione,  il  coordinamento  e l'attivita' redazionale del
sito web;
    c) la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative
annuali,  in  collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e con i
competenti uffici delle amministrazioni interessate;
    d) la  promozione  e l'organizzazione di convegni ed altri eventi
pubblici  aventi ad oggetto il servizio civile, nonche' la diffusione
del logo dell'Ufficio nazionale ed il suo utilizzo da parte di enti e
organizzazioni   coinvolte  e  la  sua  applicazione  negli  oggetti,
prodotti ed eventi dell'Ufficio nazionale medesimo;
    e) la diffusione all'interno dell'Ufficio nazionale delle notizie
ed  informazioni  sul  servizio  civile,  nonche' la definizione e la
gestione   del   sistema  di  comunicazione  interna  in  termini  di
contenuti, metodi e strumenti.