Art. 3. Servizio rapporti istituzionali e servizio comunicazione 1. Il servizio rapporti istituzionali e il servizio comunicazione operano alle dirette dipendenze del direttore generale. 2. Il servizio rapporti istituzionali cura: a) i rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e con gli enti pubblici nazionali, per la promozione di progetti di servizio civile nazionale; b) i rapporti con le regioni, alla luce della ripartizione di competenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; c) la predisposizione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta; d) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art. 20 della legge n. 230 del 1998. 3. Il servizio comunicazione cura: a) le relazioni con il pubblico, fornendo agli utenti tutte le informazioni sul servizio civile, anche attraverso il call-center ed in collaborazione con le sedi regionali; b) l'ideazione, il coordinamento e l'attivita' redazionale del sito web; c) la progettazione e l'organizzazione delle campagne informative annuali, in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate; d) la promozione e l'organizzazione di convegni ed altri eventi pubblici aventi ad oggetto il servizio civile, nonche' la diffusione del logo dell'Ufficio nazionale ed il suo utilizzo da parte di enti e organizzazioni coinvolte e la sua applicazione negli oggetti, prodotti ed eventi dell'Ufficio nazionale medesimo; e) la diffusione all'interno dell'Ufficio nazionale delle notizie ed informazioni sul servizio civile, nonche' la definizione e la gestione del sistema di comunicazione interna in termini di contenuti, metodi e strumenti.