Art. 4. Ufficio del servizio civile 1. L'ufficio del servizio civile e' articolato in cinque servizi: a) servizio progetti e convenzioni; b) servizio ammissione e impiego; c) servizio gestione; d) servizio programmazione, monitoraggio e controllo; e) servizio formazione. 2. Il servizio progetti e convenzioni cura: a) gli adempimenti relativi alle convenzioni per l'impiego degli obiettori di coscienza, ivi compresi quelli connessi alla stipula, risoluzione e sospensione delle convenzioni medesime, nonche' all'ampliamento e riduzione della capacita' ricettiva degli enti, delle sedi periferiche e dei centri operativi; b) la definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di servizio civile e per la valutazione dei progetti d'impiego dei volontari, nonche' delle modalita' di svolgimento del servizio civile in Italia e all'estero; c) gli adempimenti relativi all'accreditamento degli enti di servizio civile ed alla tenuta del relativo albo nazionale; d) l'attivita' connessa alla valutazione dei progetti per l'impiego dei volontari; e) la predisposizione dei bandi per l'avvio al servizio civile nazionale. 3. Il servizio ammissione e impiego cura: a) gli adempimenti relativi alla ammissione, esclusione e decadenza dal servizio civile, nonche' alla ammissione allo svolgimento del servizio civile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998; b) l'acquisizione dei dati necessari a soddisfare le richieste dei giovani e degli enti convenzionati per l'espletamento del servizio civile; c) la formazione della lista dei giovani del servizio civile nazionale; d) gli adempimenti connessi alla precettazione dei giovani ammessi a prestare servizio civile, incluse le ipotesi previste dall'art. 5, comma 1 della legge n. 64 del 2001; e) la verifica dei requisiti dei volontari selezionati dagli enti e il loro avvio al servizio; f) le attivita' relative alla gestione dei volontari in servizio, ivi comprese anche le rinunce, interruzioni e destituzione dal servizio, e le assenze a diverso titolo, per quanto eccede la competenza degli enti; g) il rilascio degli attestati ai volontari a conclusione del servizio; h) gli adempimenti previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288. 4. Il servizio gestione cura: a) gli adempimenti concernenti le vicende modificative dello status dei giovani ammessi a prestare il servizio civile che intervengono sulle condizioni, modalita' e tempi di espletamento del servizio, nonche' tutte le vicende successive all'avvio al servizio; b) l'attivita' prevista dal regolamento di disciplina di cui all'art. 8, comma 2, lettera i), della legge n. 230 del 1998; c) gli adempimenti connessi alla predisposizione dell'elenco dei giovani soggetti al richiamo in servizio; d) la pianificazione, sentiti la Croce Rossa italiana e il Dipartimento della protezione civile, dei richiami in servizio in caso di calamita' naturali ovvero in caso di guerra o di mobilitazione generale. 5. Il servizio programmazione, monitoraggio e controllo cura: a) gli studi, la documentazione, le analisi e le elaborazioni statistiche sul servizio civile; b) la programmazione annuale del servizio civile in Italia e all'estero, in relazione sia alla modalita' obbligatoria che a quella volontaria; c) il programma e le attivita' di monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale; d) la predisposizione del programma annuale di verifiche sugli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza; e) l'attivita' ispettiva, anche attraverso le sedi regionali, presso gli enti per la verifica del corretto impiego degli obiettori e dei volontari in servizio civile; f) il coordinamento delle sedi regionali. 6. Il servizio formazione cura: a) l'individuazione dei contenuti e delle modalita' della formazione generale degli obiettori di coscienza e dei volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale; b) la promozione e il coordinamento delle attivita' di formazione dei responsabili degli enti; c) gli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi per la formazione; d) la definizione degli standard qualitativi della formazione; e) l'accertamento dell'effettiva erogazione della formazione, del rispetto degli standard richiesti, del livello di gradimento e di apprendimento dei destinatari; f) i rapporti con le universita', gli istituti scolastici, gli ordini professionali, le associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati ai fini del riconoscimento, in favore dei volontari, di crediti formativi e di altri benefici.