Art. 2. Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis della legge n. 230/1998 1. La domanda di dispensa deve essere inoltrata all'Ufficio nazionale per il servizio civile e redatta a pena di irricevibilita', secondo le indicazioni contenute nella nota esplicativa al presente provvedimento. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono, in ordine di priorita' decrescente, di seguito definite: a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998): 1) unico produttore di reddito del nucleo familiare; 2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita; 3) orfano di entrambi i genitori; 4) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile; 5) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa; 6) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A; 7) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente, ricompreso entro il secondo grado di parentela, sia affetto da grave infermita', convalidata dalla A.S.L. competente, che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza; 8) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione; 9) titolare di impresa individuale o di attivita' economica ovvero responsabile diretto e determinante della conduzione di societa' avviate entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile ovvero avviate con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo. Tutte le tipologie sopra indicate verranno considerate ai fini della concessione del beneficio solo se con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita'; 10) destinatario di una proposta di assunzione da parte di enti pubblici o soggetti privati con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno nonche' con contratto di apprendistato o di inserimento di una durata non inferiore ai dodici mesi e a tempo pieno, per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva; titolare di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (quest'ultimo stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003), a tempo pieno, purche' alla data di presentazione della domanda di dispensa l'interessato debba svolgere almeno dodici mesi di attivita' lavorativa. L'Ufficio nazionale per il servizio civile effettua controlli circa la sussistenza del rapporto di lavoro fino a 10 mesi dalla data di concessione della dispensa ovvero, in caso di avvenuta precettazione, fino alla data prevista per la fine del servizio e, qualora accerti l'insussistenza della situazione dichiarata dall'interessato, revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C. Per quanto riguarda le proposte di assunzione, l'interessato, al fine di conseguire la definitivita' del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., e' tenuto a far pervenire all'Ufficio nazionale per il servizio civile, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l'impiego; b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230/1998): cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno si riferisca allo svolgimento di una attivita' incompatibile con il servizio civile e i meriti siano riconosciuti mediante selezione pubblica, adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio, ovvero che nell'espletamento di attivita' sportive abbia fatto parte di rappresentative nazionali ed abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale. Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale. Per quanto riguarda l'attivita' sportiva i risultati ed i meriti devono essere documentati dalle competenti federazioni sportive; c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa a favore dei giovani appartenenti alla 1ª e 2ª categoria di idoneita' di cui al decreto del Ministro della difesa 30 settembre 2002 recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio. E' possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio. Gli obiettori gia' in servizio o in attesa di chiamata possono richiedere all'Ufficio nazionale per il servizio civile la nuova valutazione della situazione sanitaria (V.S.S.), allegando certificazione rilasciata dalla A.S.L. nonche' copia del foglio contenente il profilo sanitario risultante alla visita di leva, nel caso di patologia insorta o aggravatasi successivamente alla predetta visita. L'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di L.I.S.A.A.C./dispensa; d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio.