Art. 2.
Aspetti   applicativi  delle  condizioni  per  la  concessione  della
dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis
                       della legge n. 230/1998

  1.  La  domanda  di  dispensa  deve  essere  inoltrata  all'Ufficio
nazionale per il servizio civile e redatta a pena di irricevibilita',
secondo  le  indicazioni contenute nella nota esplicativa al presente
provvedimento.
  Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione
della  dispensa  e  per  l'invio  in  L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9,
comma 2-bis,  della  legge  8 luglio 1998, n. 230, sono, in ordine di
priorita' decrescente, di seguito definite:
    a) difficolta'   economiche   o   familiari   e   responsabilita'
lavorative   di   conduzione   d'impresa  o  assistenziali  (art.  9,
comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
      1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
      2) appartenente  a  famiglia  il  cui  reddito sia inferiore ai
minimi  tabellari  determinati  annualmente  con decreto del Ministro
della  difesa,  a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre  1997,  n.  504,  sulla  base  dell'aggiornamento annuale
dell'indice ISTAT del costo della vita;
      3) orfano di entrambi i genitori;
      4)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
      5)  appartenente  a famiglia di cui un congiunto entro il primo
grado  di  parentela  sia  deceduto  per  infortunio sul lavoro o per
l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
      6) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui
lesione  o  infermita'  sia  ascrivibile  alla  prima  o alla seconda
categoria  di  cui  alla  tabella A  del decreto del Presidente della
Repubblica  23 dicembre  1978,  n.  915, e successive modificazioni o
integrazioni  ovvero  figlio  di  genitore  con lesioni o infermita',
accertate  dai  competenti  organi,  che  rientrino  in  uno dei casi
previsti   nella   prima  o  nella  seconda  categoria  della  citata
tabella A;
      7)  appartenente  a  famiglia  di  cui un congiunto convivente,
ricompreso  entro il secondo grado di parentela, sia affetto da grave
infermita',  convalidata  dalla  A.S.L. competente, che richieda cure
mediche  onerose  o  necessita'  di  assistenza  continua, laddove la
presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o
per assicurare l'assistenza;
      8)  figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata
riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;
      9)  titolare  di  impresa  individuale o di attivita' economica
ovvero  responsabile  diretto  e  determinante  della  conduzione  di
societa'  avviate entro il giorno precedente alla presentazione della
domanda  per  svolgere  il  servizio  civile  ovvero  avviate  con il
sostegno   di   leggi   nazionali   o   regionali  di  incentivazione
all'imprenditoria  giovanile e al lavoro autonomo. Tutte le tipologie
sopra  indicate  verranno  considerate  ai fini della concessione del
beneficio  solo se con la partenza dell'interessato vengano a mancare
i    presupposti    fondamentali   per   la   funzionalita'   tecnico
amministrativa dell'azienda o dell'attivita';
      10) destinatario di una proposta di assunzione da parte di enti
pubblici  o  soggetti privati con contratto a tempo indeterminato e a
tempo  pieno  nonche' con contratto di apprendistato o di inserimento
di  una  durata  non inferiore ai dodici mesi e a tempo pieno, per la
quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva; titolare di
un  contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (quest'ultimo
stipulato  prima  dell'entrata  in  vigore del decreto legislativo n.
276/2003),  a  tempo  pieno, purche' alla data di presentazione della
domanda  di  dispensa l'interessato debba svolgere almeno dodici mesi
di attivita' lavorativa.
  L'Ufficio nazionale per il servizio civile effettua controlli circa
la  sussistenza  del  rapporto di lavoro fino a 10 mesi dalla data di
concessione della dispensa ovvero, in caso di avvenuta precettazione,
fino  alla  data prevista per la fine del servizio e, qualora accerti
l'insussistenza  della situazione dichiarata dall'interessato, revoca
la dispensa/L.I.S.A.A.C.
  Per  quanto  riguarda  le proposte di assunzione, l'interessato, al
fine   di   conseguire   la   definitivita'   del   provvedimento  di
dispensa/L.I.S.A.A.C.,   e'   tenuto   a  far  pervenire  all'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile,  entro il termine perentorio di
sessanta    giorni   dalla   comunicazione   del   provvedimento   di
dispensa/L.I.S.A.A.C.,  il  contratto  definitivo  di assunzione e la
certificazione  inerente  il  deposito presso la sezione territoriale
per l'impiego;
    b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con
acquisizione   di   particolari   meriti   in   campo   nazionale   o
internazionale  (art.  9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge
n.  230/1998): cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano
nazionale  o  internazionale,  in  carriere scientifiche, artistiche,
culturali,  purche'  l'impegno  si  riferisca allo svolgimento di una
attivita'  incompatibile  con  il  servizio  civile  e i meriti siano
riconosciuti mediante selezione pubblica, adeguatamente documentati e
verificabili  dall'Ufficio, ovvero che nell'espletamento di attivita'
sportive  abbia  fatto  parte  di  rappresentative nazionali ed abbia
conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale.
  Le  relative  attestazioni  debbono  essere rilasciate da strutture
pubbliche  nazionali,  dell'Unione europea o internazionali ovvero da
strutture  private  di  studio  e  ricerca,  di  primaria importanza,
operanti in campo nazionale o internazionale.
  Per  quanto  riguarda  l'attivita' sportiva i risultati ed i meriti
devono essere documentati dalle competenti federazioni sportive;
    c) minore    indice    di    idoneita'    somatico-funzionale   o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto
conto  dell'area  vocazionale  e  del  settore  di  impiego,  qualora
costituisca   impedimento   all'espletamento   del   servizio   o  ne
pregiudichi  la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della
legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta
d'ufficio   la   sussistenza  delle  condizioni  per  l'adozione  del
provvedimento di dispensa a favore dei giovani appartenenti alla 1ª e
2ª categoria di idoneita' di cui al decreto del Ministro della difesa
30 settembre  2002 recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una
determinata  categoria  ai  giovani  in  possesso  di minor indice di
idoneita'  somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto
al  presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia'
in  servizio.  E'  possibile  da  parte  degli interessati presentare
comunque esplicita richiesta di avvio al servizio.
  Gli  obiettori  gia'  in  servizio  o in attesa di chiamata possono
richiedere  all'Ufficio  nazionale  per  il  servizio civile la nuova
valutazione    della   situazione   sanitaria   (V.S.S.),   allegando
certificazione  rilasciata  dalla  A.S.L.  nonche'  copia  del foglio
contenente  il  profilo sanitario risultante alla visita di leva, nel
caso di patologia insorta o aggravatasi successivamente alla predetta
visita.
  L'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile valuta la sussistenza
delle    condizioni    per    l'adozione    del    provvedimento   di
L.I.S.A.A.C./dispensa;
    d)  indisponibilita'  all'impiego degli obiettori di coscienza da
parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza
o  in  quella  indicata  nella  domanda,  entro  il  termine previsto
dall'art.  1,  comma 2,  del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9,
comma 2-bis,   lettera d),   della   legge  n.  230/1998):  l'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile  nel  procedere  all'avvio degli
obiettori,  relativamente  a  ciascuna data di partenza, individua le
sedi  di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento
delle  richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita'
dei  posti  d'impiego.  A  tal  fine procede all'individuazione della
sede,   fino   allo   scadere  del  termine  massimo  a  disposizione
dell'Ufficio   per  l'adozione  del  provvedimento  di  assegnazione,
considerando  prioritariamente  l'ambito  comunale  e, quindi, quelli
provinciale  e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie
per   coprire   gli  eventuali  oneri  addizionali  scaturenti  dalla
fornitura del vitto e dell'alloggio.
  Quanto  previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori
di coscienza gia' in servizio.