Art. 3. Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2 1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui all'art. 2. 2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.