Art. 3.
Deroghe  all'ordine  di  priorita'  delle  condizioni  e dei relativi
                aspetti applicativi di cui all'art. 2

  1.  Gli  obiettori  dichiarati  idonei  al  termine  del periodo di
rivedibilita'    previsto    per    il    recupero    dei    soggetti
tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno
1990,  n.  162,  essere  dispensati  indipendentemente dall'ordine di
priorita' di cui all'art. 2.
  2.  La  ricorrenza  di  una  delle situazioni previste dall'art. 7,
comma 1,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto
alla  quale  tuttavia  la domanda di dispensa sia stata gia' respinta
perche'  non  presentata  nei  termini  previsti,  costituisce titolo
valido  avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art.
2.