Art. 4.
Aspetti  applicativi  dell'invio in L.I.S.A.A.C. a norma dell'art. 9,
                comma 2-ter, della legge n. 230/1998

  Nell'anno  2004  l'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile puo'
adottare  provvedimenti  di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art.
9,  comma 2-ter,  della  legge  8 luglio  1998,  n.  230, nella forma
dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di
trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.