Art. 4. Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C. a norma dell'art. 9, comma 2-ter, della legge n. 230/1998 Nell'anno 2004 l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.