Art. 7. Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al servizio civile all'estero 1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2 del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2004 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio. Roma, 4 febbraio 2004 Il Ministro: Giovanardi Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 106