Art. 7.
Altre  disposizioni  relative  ai  volontari,  ai  cittadini abili al
servizio  militare  che optano per il servizio civile nazionale ed al
                     servizio civile all'estero

  1.  Ferma  restando  la  determinazione del contingente individuato
all'art.  6  del presente decreto, ai volontari in servizio civile in
Italia,  agli  obiettori  di  coscienza  ed  ai volontari in servizio
all'estero  ed  ai  cittadini  di cui al comma 2 del citato art. 6 si
applicano  le  disposizioni  del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  10 agosto  2001,  salvo quanto stabilito nel documento
annuale  di  programmazione  finanziaria per l'anno 2004 dell'Ufficio
nazionale  per  il servizio civile, in relazione alla quantificazione
del   trattamento  economico,  del  trattamento  di  missione  e  dei
contributi  a  copertura  parziale  o  totale delle spese di viaggio,
formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.
    Roma, 4 febbraio 2004
                                              Il Ministro: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 106