Art. 2.
                Obblighi di conservazione sostitutiva
  1.   Gli  obblighi  di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti,
previsti   dalla   legislazione   vigente   sia   per   le  pubbliche
amministrazioni  sia  per  i  privati,  sono  soddisfatti a tutti gli
effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo
di  conservazione  venga  effettuato  con  le  modalita'  di cui agli
articoli 3 e 4.
  2.   I   documenti  informatici,  anche  sottoscritti,  cosi'  come
individuati  nell'art.  1,  lettera  f),  possono  essere  archiviati
elettronicamente   prima   di   essere   sottoposti  al  processo  di
conservazione.  Per  l'archiviazione  elettronica  non sussistono gli
obblighi di cui alla presente deliberazione.