Art. 3.
         Conservazione sostitutiva di documenti informatici
  1.   Il   processo   di   conservazione  sostitutiva  di  documenti
informatici,  anche sottoscritti, cosi' come individuati nell'art. 1,
lettera  f),  e,  eventualmente,  anche  delle loro impronte, avviene
mediante   memorizzazione   su   supporti   ottici   e   termina  con
l'apposizione,   sull'insieme   dei   documenti  o  su  una  evidenza
informatica contenente una o piu' impronte dei documenti o di insiemi
di  essi,  del  riferimento temporale e della firma digitale da parte
del   responsabile   della  conservazione  che  attesta  il  corretto
svolgimento del processo.
  2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici
conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e
termina  con  l'apposizione  sull'insieme  dei  documenti  o  su  una
evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o
di  insiemi  di essi del riferimento temporale e della firma digitale
da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto
svolgimento  del  processo.  Qualora  il  processo riguardi documenti
informatici   sottoscritti,   cosi'  come  individuati  nell'art.  1,
lettera f),   e'  inoltre  richiesta  l'apposizione  del  riferimento
temporale  e della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale,
per  attestare  la  conformita'  di  quanto  riversato  al  documento
d'origine.