Art. 4.
          Conservazione sostitutiva di documenti analogici
  1.  Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici
avviene  mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente
sui  supporti ottici, eventualmente, anche della relativa impronta, e
termina  con  l'apposizione,  sull'insieme  dei  documenti  o  su una
evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o
di  insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale
da  parte  del  responsabile della conservazione che attesta cosi' il
corretto svolgimento del processo.
  2.  Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici
originali   unici   si   conclude  con  l'ulteriore  apposizione  del
riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un pubblico
ufficiale  per  attestare  la  conformita'  di  quanto memorizzato al
documento d'origine.
  3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione,  e'  consentita  soltanto  dopo il completamento della
procedura  di  conservazione sostitutiva, fatto salvo quanto previsto
al  comma 4  dell'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  4.  Il  processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici
conservati  avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico.
Il  responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne
attesta  il  corretto  svolgimento  con l'apposizione del riferimento
temporale  e della firma digitale sull'insieme dei documenti o su una
evidenza  informatica  contenente una o piu' impronte dei documenti o
di  insiemi di essi. Qualora il processo riguardi documenti originali
unici  di  cui  al  comma 2, e' richiesta l'ulteriore apposizione del
riferimento  temporale e della firma digitale da parte di un pubblico
ufficiale  per  attestare  la  conformita'  di  quanto  riversato  al
documento d'origine.