Art. 7.
                         Procedure operative
  1.  A  qualsiasi  soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi
del processo di conservazione sostitutiva dei documenti e' consentita
l'adozione  di  accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto di
quanto stabilito nella presente deliberazione.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  comunicano  preliminarmente  al
Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione le
procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.