Art. 2.
  La  denominazione  «Riso  di  Baraggia  Biellese  e  Vercellese» e'
riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di
produzione  trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61162 del
19 febbraio 2004 e allegato al presente decreto.