Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Riso  di
Baraggia  Biellese e Vercellese» come indicazione geografica protetta
ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo
transitorio di cui all'art. 1.