(all. 1 - art. 1)
                ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
                         CONSIGLIO DIRETTIVO
                        DELIBERAZIONE N. 8224
Il  Consiglio  Direttivo  dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
riunito  in  Roma il giorno 26 settembre 2003, alla presenza di n. 33
componenti su un totale di n. 35
-  visto il Regolamento Generale dell'Istituto, pubblicato nel suppl.
ord.  n. 37 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale,
del 27 febbraio 2001;
visto  in particolare l'art. 6, comma 2 del Regolamento Generale, che
indica  il  31  ottobre  come  termine  entro  il  quale  deve essere
deliberato il bilancio annuale di previsione dell'Istituto;
considerata   l'esperienza  maturata  negli  anni  piu'  recenti  per
l'operativita'  degli  strumenti  generali di programmazione e per il
recepimento  delle  indicazioni  contenute  nella  legge  finanziaria
annuale;
ritenuto,   al   fine   di  garantire  la  coerenza  delle  decisioni
dell'Istituto  con le indicazioni e i vincoli derivanti dall'esterno,
che  sia  opportuno posticipare al 30 novembre la data entro la quale
il  Consiglio  Direttivo  deve  deliberare  il  bilancio  annuale  di
previsione dell'Istituto;
visto  l'art.  7, comma 2, del Regolamento soprarichiamato che indica
una  durata triennale per gli incarichi di componente del Comitato di
Valutazione  interno  dell'Istituto,  nonche'  la possibilita' di una
sola conferma per una durata identica;
considerata  l'espansione  ed  il  progressivo  approfondimento delle
attivita'  di  valutazione  delle ricerche nonche' il sempre maggiore
peso   attribuito,  anche  in  sede  governativa  e  del  CIVR,  alla
prospettiva di medio periodo nello specifico settore;
ritenuta  quindi  la  necessita'  di  assicurare  al  CVI un ricambio
graduale  dei suoi componenti, nonche' la possibilita' di piu' di una
riconferma,  affinche'  le  comuni esperienze maturate nello sviluppo
della delicata attivita' di competenza non risultino disperse;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti favorevoli n. 33
                              DELIBERA
1.  All'art.  6,  comma 2, del Regolamento Generale dell'Istituto, le
parole: "31 ottobre" sono sostituite da: "30 novembre".
2.  L'art. 7, comma 2, del Regolamento sopraddetto e' sostituito come
segue:   "Il  Comitato  di  Valutazione  e'  nominato  dal  Consiglio
Direttivo,  e'  composto da non meno di cinque scienziati ed esperti,
italiani   e  stranieri  e  riferisce  periodicamente  al  Presidente
dell'INFN sulle valutazioni effettuate. Il mandato dei componenti del
Comitato  ha  una  durata fino a tre anni e puo' essere rinnovato; la
durata complessiva dei mandati non puo' superare anni sei" .
3.  La presente deliberazione e' inviata al Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del'art. 8, comma 4, della
legge n.168/1989.