ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 8224 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 settembre 2003, alla presenza di n. 33 componenti su un totale di n. 35 - visto il Regolamento Generale dell'Istituto, pubblicato nel suppl. ord. n. 37 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 27 febbraio 2001; visto in particolare l'art. 6, comma 2 del Regolamento Generale, che indica il 31 ottobre come termine entro il quale deve essere deliberato il bilancio annuale di previsione dell'Istituto; considerata l'esperienza maturata negli anni piu' recenti per l'operativita' degli strumenti generali di programmazione e per il recepimento delle indicazioni contenute nella legge finanziaria annuale; ritenuto, al fine di garantire la coerenza delle decisioni dell'Istituto con le indicazioni e i vincoli derivanti dall'esterno, che sia opportuno posticipare al 30 novembre la data entro la quale il Consiglio Direttivo deve deliberare il bilancio annuale di previsione dell'Istituto; visto l'art. 7, comma 2, del Regolamento soprarichiamato che indica una durata triennale per gli incarichi di componente del Comitato di Valutazione interno dell'Istituto, nonche' la possibilita' di una sola conferma per una durata identica; considerata l'espansione ed il progressivo approfondimento delle attivita' di valutazione delle ricerche nonche' il sempre maggiore peso attribuito, anche in sede governativa e del CIVR, alla prospettiva di medio periodo nello specifico settore; ritenuta quindi la necessita' di assicurare al CVI un ricambio graduale dei suoi componenti, nonche' la possibilita' di piu' di una riconferma, affinche' le comuni esperienze maturate nello sviluppo della delicata attivita' di competenza non risultino disperse; su proposta della Giunta Esecutiva; con voti favorevoli n. 33 DELIBERA 1. All'art. 6, comma 2, del Regolamento Generale dell'Istituto, le parole: "31 ottobre" sono sostituite da: "30 novembre". 2. L'art. 7, comma 2, del Regolamento sopraddetto e' sostituito come segue: "Il Comitato di Valutazione e' nominato dal Consiglio Direttivo, e' composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri e riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate. Il mandato dei componenti del Comitato ha una durata fino a tre anni e puo' essere rinnovato; la durata complessiva dei mandati non puo' superare anni sei" . 3. La presente deliberazione e' inviata al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del'art. 8, comma 4, della legge n.168/1989.