Art. 2. Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/03; b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio; d) «Organismo pagatore»: l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali; e) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attivita' agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/03; f) «frutteto»: ogni appezzamento di terreno unico e omogeneo e geograficamente continuo, di superficie pari ad almeno 0,1 ha, coltivato con una o piu' specie di frutta a guscio indicate nell'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/03 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante produttive ad ettaro, indicato al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento, pari almeno a: 50 per le mandorle; 125 per le nocciole; 50 per le noci; 50 per le pistacchi; 30 per le carrube, fermo restando che alberi isolati o filari di alberi lungo le strade o accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti; g) «frutteto specializzato» quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio; h) «frutteto consociato» quando sono presenti alberi di due o piu' specie di frutta a guscio. In tale contesto si applicano le condizioni di ammissibilita' previste per la specie con il numero di alberi piu' elevato, definita «specie predominante». 2. Ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 19, paragrafo 1, secondo comma del regolamento, nel frutteto consociato e' consentita la presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie diversa e' rappresentata dal castagno, affinche' l'appezzamento di terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto, la specie di frutta a guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato.