Art. 2.
  Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario

  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) «regolamento»:   il   regolamento   (CE)   n.   2237/03  della
Commissione,  del 23 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 1782/03;
    b) «Ministero»:   il   Ministero   delle   politiche  agricole  e
forestali;
    c) «Regione»:  la  regione o la provincia autonoma competente per
territorio;
    d) «Organismo  pagatore»:  l'AGEA  - Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai
sensi delle vigenti norme nazionali;
    e) «agricoltore»:   ai   sensi   dell'art.   2,  lettera  a)  del
regolamento  (CE) n. 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o
un'associazione   di  persone  fisiche  o  giuridiche,  che  esercita
l'attivita'  agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio
previste  all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento
(CE) n. 1782/03;
    f) «frutteto»:  ogni  appezzamento  di terreno unico e omogeneo e
geograficamente  continuo,  di  superficie  pari  ad  almeno  0,1 ha,
coltivato con una o piu' specie di frutta a guscio indicate nell'art.
83,  paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/03 (mandorle,
nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante
produttive  ad  ettaro,  indicato  al  paragrafo  3  dell'art. 19 del
regolamento, pari almeno a:
      50 per le mandorle;
      125 per le nocciole;
      50 per le noci;
      50 per le pistacchi;
      30 per le carrube,
fermo  restando che alberi isolati o filari di alberi lungo le strade
o  accanto  ad  altre  colture, non possono costituire un frutteto ai
fini del presente regime di aiuti;
    g) «frutteto  specializzato»  quando  sono presenti alberi di una
sola specie di frutta a guscio;
    h) «frutteto  consociato»  quando  sono  presenti alberi di due o
piu'  specie  di  frutta  a  guscio. In tale contesto si applicano le
condizioni  di ammissibilita' previste per la specie con il numero di
alberi piu' elevato, definita «specie predominante».
  2.  Ai  sensi e alle condizioni previste dall'art. 19, paragrafo 1,
secondo  comma del regolamento, nel frutteto consociato e' consentita
la  presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la
specie    diversa    e'   rappresentata   dal   castagno,   affinche'
l'appezzamento  di  terreno interessato possa beneficiare dell'aiuto,
la  specie  di  frutta  a  guscio deve rispettare il numero minimo di
piante sopraindicato.