Art. 4. Condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione 1. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualita' e della commercializzazione di cui all'art. 14-quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/03, beneficiare del presente regime di aiuto a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento. 2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo anno successivo alla data di approvazione del piano di miglioramento da parte del Ministero, ovvero successivo alla data dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero. 3. Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento e che intendono avvalersi della facolta' di interrompere tale piano, possono presentare la relativa domanda alla regione, qualora dimostrino la presenza, in particolare, delle seguenti condizioni minime: a) le annualita' realizzate hanno consentito di soddisfare i principali obiettivi prefissati dal piano di miglioramento nel periodo decennale per il quale era stato approvato; b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto concludersi nelle annualita' interessate dalla chiusura anticipata. La regione, che puo' stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso alla misura in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata e adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all'organismo pagatore, secondo le modalita' dallo stesso stabilite. 4. In ogni caso la data dell'interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualita'.