Art. 4.
Condizioni  di  ammissibilita'  all'aiuto comunitario delle superfici
inserite   nei   piani   di  miglioramento  della  qualita'  e  della
                         commercializzazione

  1.  Le  superfici  investite  a  nocciolo,  inserite  nei  piani di
miglioramento  della  qualita'  e  della  commercializzazione  di cui
all'art.  14-quinquies  ex  regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai
sensi  dell'art.  86,  paragrafo  2  del regolamento (CE) n. 1782/03,
beneficiare  del  presente  regime  di aiuto a partire dal 1° gennaio
successivo alla scadenza del piano di miglioramento.
  2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del
decimo  anno  successivo  alla  data  di  approvazione  del  piano di
miglioramento  da  parte  del  Ministero, ovvero successivo alla data
dell'effettivo avvio autorizzata dal Ministero.
  3.  Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di
miglioramento   e   che   intendono   avvalersi   della  facolta'  di
interrompere  tale piano, possono presentare la relativa domanda alla
regione,  qualora  dimostrino  la  presenza,  in  particolare,  delle
seguenti condizioni minime:
    a) le  annualita'  realizzate  hanno  consentito  di soddisfare i
principali  obiettivi  prefissati  dal  piano  di  miglioramento  nel
periodo decennale per il quale era stato approvato;
    b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero
dovuto   concludersi  nelle  annualita'  interessate  dalla  chiusura
anticipata.
  La  regione, che puo' stabilire ulteriori condizioni e requisiti di
accesso  alla  misura in questione, valuta la domanda di interruzione
anticipata  e  adotta una specifica determinazione in merito, dandone
tempestiva comunicazione all'organismo pagatore, secondo le modalita'
dallo stesso stabilite.
  4.  In  ogni  caso la data dell'interruzione deve coincidere con la
scadenza di una annualita'.