L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 febbraio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  Visti:
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03,
come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.
67/03,  come  modificata  e  integrata  (di seguito: deliberazione n.
67/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  2 settembre 2003, n. 97/03 (di
seguito: deliberazione n. 97/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03, come
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 163/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004  n.  5/04 (di
seguito:  deliberazione  n.  5/04)  e  l'allegato A alla medesima (di
seguito: testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 7/04;
  Considerato, quanto alla struttura dei corrispettivi articolati per
fasce  orarie  a  remunerazione  dell'energia  elettrica destinata al
mercato  vincolato  ed al servizio di dispacciamento, in correlazione
con  la  dinamica  di  progressiva realizzazione ed avvio del sistema
delle offerte, che:
    l'art.  30  del testo integrato prevede che il prezzo di cessione
dell'energia  elettrica  alle imprese distributrici per la vendita al
mercato  vincolato,  vale  a dire il prezzo all'ingrosso amministrato
cui   e'   valorizzata   l'energia  elettrica  destinata  al  mercato
vincolato, sia articolato per fasce orarie;
    il  prezzo di cessione di cui al precedente alinea e' utilizzato,
altresi', ai fini della regolazione economica:
      a) dello scambio dell'energia elettrica;
      b) dell'energia  elettrica  immessa  in rete ceduta nell'ambito
dello  STOVE  ovvero oggetto delle cessioni tra imprese produttrici e
imprese  distributrici  facenti  parte dello stesso gruppo societario
nonche'  delle  cessioni  all'interno  di  un  unico soggetto, tra le
attivita'  di  produzione  e  di  distribuzione  dallo stesso svolte,
qualora  tale  energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato
vincolato e prodotta da unita' di produzione che non partecipano allo
STOVE;
      c) dell'energia elettrica utilizzata in esecuzione di un ordine
di bilanciamento del Gestore della rete al di fuori dello STOVE;
    l'art.  7  della deliberazione n. 27/03 prevede che le componenti
rf  e  bf  a  remunerazione  della  riserva e del bilanciamento siano
articolate per fasce orarie;
    con  deliberazione  n. 163/03, l'Autorita' ha esteso, per il mese
di gennaio 2004, il periodo di vigenza del regime connesso al sistema
transitorio  di  vendita  dell'energia elettrica e l'applicazione del
prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso cosi' come determinato per
l'anno  2003,  unitamente  all'articolazione  in  fasce  2003, per le
seguenti ragioni:
      a) era prevista una prima fase sperimentale di operativita' del
sistema  delle offerte a decorrere dal-l'8 gennaio 2004, in parallelo
al  mantenimento  del  regime  STOVE  di  cui  alla  deliberazione n.
67/2003;
      b) sul piano del funzionamento del sistema elettrico nazionale,
quanto  all'intensita'  media  della  domanda,  i  mesi di dicembre e
di gennaio  sono  tra  loro  equivalenti  in base alle previsioni del
Gestore della rete;
    con  l'estensione  di  cui  al  precedente alinea, l'Autorita' ha
ritenuto  necessario  dar  corso, per l'anno 2004, ad un regime misto
quanto  alla  determinazione  dei  prezzi  all'ingrosso  dell'energia
elettrica;  in particolare, prezzi amministrati articolati sulla base
delle  fasce  2003  ed equiparati a quelli dell'anno 2003 per il mese
di gennaio 2004 e, per i mesi successivi, prezzi che avrebbero dovuto
tener conto dell'andamento dei prezzi nel sistema delle offerte;
    il  suddetto  regime  misto riconosce per il mese di gennaio 2004
una  remunerazione  del  prezzo  all'ingrosso  dell'energia elettrica
mediamente   superiore  a  quella  che  si  sarebbe  determinata  con
l'adozione  delle  fasce  2004  dall'inizio del medesimo anno, vale a
dire  una  minor  remunerazione dell'energia elettrica in ore di alto
carico  atteso  ed  una  maggior remunerazione in ore di basso carico
atteso;  e  che  tale maggior onere sull'utenza finale avrebbe potuto
essere  riassorbito  in  corso  d'anno  qualora il sistema borsistico
avesse operato nell'anno 2004 per almeno 11 mesi;
    con  nota  in  data  28 gennaio 2004 (prot. GRTN/P2004001557), la
societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  Spa  (di
seguito:  il  Gestore  della  rete) e la societa' Gestore del mercato
elettrico   S.p.a.   (di  seguito:  il  Gestore  del  mercato)  hanno
manifestato   all'Autorita'   la   necessita'  di  prolungare  almeno
all'inizio   di febbraio   le  prove  di  funzionamento  dei  mercati
componenti  il  sistema  delle  offerte,  a causa di malfunzionamenti
delle  piattaforme  informatiche ed alla insufficiente partecipazione
degli operatori alle suddette prove;
    con  deliberazione  n.  5/04,  l'Autorita',  prendendo  atto  del
proseguimento  delle  prove  di  funzionamento  di  cui al precedente
alinea,  ha  esteso  l'applicazione  del  regime  in  vigore nel mese
di gennaio  2004 a tutto il periodo necessario all'espletamento delle
suddette prove;
    l'art.  1 del testo integrato fissa le fasce orarie F1, F2, F3 ed
F4  per  l'anno  2004 (di seguito: fasce 2004 secondo la proposta del
Gestore  della  rete,  basata  sul  profilo  di  carico atteso per il
medesimo  anno,  pubblicata nel sito internet del medesimo gestore in
data 15 dicembre 2004;
    l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 5/04 prevede che, per
il  periodo  compreso  tra  1'1 febbraio  2004 e il 31 marzo 2004, in
deroga  a  quanto  disposto dall'art. 1 del testo integrato, le fasce
orarie  F1,  F2,  F3 ed F4 rimangano definite ai sensi del titolo II,
comma 2,  paragrafo  b),  punto  2,  del  provvedimento  del Comitato
interministeriale  dei  prezzi  n. 45/90 (di seguito: fasce 2003), al
fine  di  introdurre  un  congruo periodo temporale per l'adeguamento
alle  fasce  2004 dei misuratori idonei alla registrazione per fascia
oraria  dei  prelievi di energia elettrica, atteso che le conseguenze
di  detta  misura  erano  ritenute accettabili, alla data di adozione
della  citata  deliberazione  n. 5/04, in vista dell'allora imminente
avvio del sistema delle offerte;
    l'art.  4  della deliberazione n. 5/04 ha fissato, per il periodo
compreso  tra  il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli
elementi  PC  e OD della componente CCA ed i valori degli elementi PV
della componente CAD ricompresi nelle tariffe di vendita dell'energia
elettrica  ai  clienti  del  mercato vincolato da parte delle imprese
distributrici;
    con  nota  in  data  10 febbraio  2004, la segreteria tecnica del
Sottosegretario  di  Stato  con  delega  all'energia  ha trasmesso un
resoconto  della  riunione  del tavolo energia tenutasi il 4 febbraio
2004  in  cui si e' convenuto, tra l'altro, che l'entrata in funzione
del  sistema  delle offerte dovesse essere subordinata al verificarsi
di  un  periodo  di  almeno due settimane di prova di ciascun mercato
caratterizzate da stabilita' e rappresentativita' dei risultati, vale
a dire dall'assenza di malfunzionamenti nelle prove;
    alcuni   soggetti   interessati   hanno   recentemente  segnalato
all'Autorita'  il  rischio  di  un  rialzo  dei  prezzi  dell'energia
elettrica  all'ingrosso,  sia  sul  mercato  vincolato  che su quello
libero,  a  causa  del  rinvio dell'avvio operativo del sistema delle
offerte  e, conseguentemente, della modificazione del regime misto di
cui  ai  precedenti  alinea rispetto a quanto previsto dall'Autorita'
con la deliberazione n. 5/04;
    non essendo ad oggi fissata una data precisa quanto all'avvio del
sistema  delle  offerte,  il prolungarsi del periodo in cui il prezzo
all'ingrosso  dell'energia  elettrica e' fissato per via amministrata
esclude  che  l'entrata  in  operativita'  del medesimo sistema possa
completamente  compensare  in  corso d'anno le maggiori remunerazioni
dell'energia  elettrica  nella  prima  fase  dell'anno 2004, cio' che
richiede,  ai  fini della tutela di utenti e consumatori, il recupero
parziale   di  tale  maggior  onere  sostenuto  nei  mesi  di gennaio
e febbraio 2004;
  Ritenuto che sia opportuno:
    rivedere,  a  partire  dal  1° marzo  2004, le componenti rf e bf
nonche'  il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'art.
30 del testo integrato in modo tale da riassorbire, completamente per
tale  mese  e  gradualmente per i mesi di gennaio e febbraio 2004, il
maggior  onere  posto a carico degli utenti del bilanciamento e delle
imprese  distributrici  nonche',  quindi,  da  consentire che l'onere
complessivo  derivante dal regime misto sia uguale, in media annuale,
a   quello   derivante  dall'applicazione  dal  1° gennaio  2004  dei
corrispettivi articolati sulla base delle fasce 2004;
    prevedere che la gradualita' del riassorbimento del maggior onere
relativo   ai  mesi  di gennaio  e febbraio  2004  avvenga  nei  mesi
successivi a febbraio 2004 e sino all'avvio del sistema delle offerte
che,  come  considerato  ai precedenti alinea, dovrebbe compensare le
maggiori remunerazioni residue derivanti dal regime misto;
    aggiornare,  a partire dal 1° marzo 2004, i valori degli elementi
PC  e  OD  della  componente  CCA  e i valori degli elementi PV della
componente CAD tenendo conto della modifica del livello del prezzo di
cessione   dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  30  del  testo
integrato  nelle  fasce  2004  diverse da F4 al fine di consentire la
copertura dei costi variabili riconosciuti alla produzione di energia
elettrica;
                              Delibera:
  Di prevedere che, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 e il
31 maggio   2004  ovvero,  se  precedente,  la  data  di  entrata  in
operativita' del dispacciamento di merito economico:
    a) i  valori  della  componente  rf  e della componente bf di cui
all'art.  7  della  deliberazione  dell'Autorita'  1° aprile 2003, n.
27/03,  siano  quelli fissati nella tabella 1, allegata alla presente
deliberazione;
    b) in  deroga a quanto disposto dal comma 5.2 della deliberazione
dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, il prezzo da applicare alle
cessioni  di  energia  elettrica  dall'Acquirente  unico alle imprese
distributrici  e  alle  cessioni di energia elettrica di cui al comma
5.1 della deliberazione n. 5/04, sia pari alla somma della componente
del prezzo di cessione fissata nella tabella 2 allegata alla presente
deliberazione  e  del  parametro Ct, pari al costo unitario variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui  al  comma 6.5 della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997,
n. 70/97.
  Di  prevedere  che, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed
il  31 marzo  2004,  le  tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4 e 5,
allegate  alla  deliberazione n. 5/04, siano sostituite dalle tabelle
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, allegate alla presente deliberazione.
  Di  pubblicare  sul  sito  internet  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica   e   il  gas  (www.autorita.energia.it)  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.
5/04, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
    Milano, 19 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Ortis