L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 febbraio 2004,
  Visti:
    la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  approvazione  del testo integrato della disciplina del
mercato  elettrico  e  assunzione  di responsabilita' del Gestore del
mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente  unico  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa';
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 16 giugno 1997, n. 67;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168;
    il documento per la consultazione «Misure per la promozione della
concorrenza  e  dell'efficienza  nell'offerta di energia elettrica ai
sensi  dell'art.  1,  comma  1, della legge 14 novembre 1995, n. 481»
pubblicato  in  data 30 gennaio 2004 (di seguito: il documento per la
consultazione).
  Considerato che:
    l'Autorita'  e' investita di una generale funzione di regolazione
attraverso  la  quale  puo'  adottare  gli  interventi  necessari per
rimuovere  situazioni  strutturali  ostative  alla  promozione  della
concorrenza  e  dell'efficienza  nell'offerta dei servizi nel settore
dell'energia elettrica;
    misure  quali  quelle  indicate  nell'alinea  precedente  debbono
essere graduate in ragione delle effettive, congiunturali esigenze di
supporto  al  processo  di  promozione  della  concorrenza come sopra
evidenziate,   diversamente   dando  luogo  a  forme  surrettizie  di
intervento amministrativo sui meccanismi di mercato;
    il  documento  per  la  consultazione  prefigurava,  in generale,
misure  per  limitare  i  prezzi  orari  puntuali sia del mercato del
giorno  prima sia del mercato di aggiustamento, nonche' per garantire
apporti  dei  diversi  operatori  attivi  lato  offerta adeguati alla
capacita'  di  contributo  di  ciascun operatore nelle diverse zone e
infine per monitorare l'eventuale deriva nel tempo dei prezzi medi;
    allo   stato,   l'esigenza   di   assicurare   la   coerenza  del
provvedimento  con  i  criteri  di  cui  ai  precedenti alinea motiva
l'adozione  di  un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un
efficace  funzionamento  dei  mercati prevenendo, anche ai fini della
sicurezza  del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non
collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento
del  contratto  differenziale, la copertura del rischio di prezzo per
il garante della fornitura al mercato vincolato;
    l'approccio  progressivo  e di verifica operativa per la messa in
funzione  del  sistema  delle  offerte  adottato  dal Ministero delle
attivita' produttive e' in fase di completamento;
    l'entrata  in  operativita' delle misure prefigurate nel presente
provvedimento   deve   essere  preparata  mediante  opportune  prove,
condotte  dagli  organismi  tecnici  cui  e' affidata la gestione del
mercato  e  che  in  tale  veste  dispongono delle conoscenze e delle
dotazioni tecniche per operare in tale senso;
    le  prove  di  cui al precedente alinea consentiranno di misurare
l'efficacia  delle  misure  stesse  rispetto  a situazioni anomale di
funzionamento  del mercato; cio' che e' indispensabile per consentire
all'Autorita',   qualora   sia  necessario,  di  apportare  eventuali
modifiche e integrazioni al presente provvedimento;
    quanto  indicato  al precedente alinea puo' essere effettuato sia
attraverso  apposite  simulazioni  sia  attraverso  l'applicazione di
dette  misure  nell'ambito  della  pendente fase di prova del sistema
delle  offerte  quando  tale  fase  consentira' verifiche attendibili
sull'efficienza del sistema di negoziazione.
  Ritenuto che:
    la    conclusione    di    contratti   differenziali   da   parte
dell'Acquirente   unico   possa   essere   disciplinata   prevedendo,
diversamente   da   quanto   prospettato   nel   documento   per   la
consultazione,  il  ricorso  a  procedure  concorsuali,  essendo  ben
possibile,  come  si  ricava  dai contributi ricevuti nel corso della
consultazione,  che  gli  operatori, in una fase nella quale potrebbe
fingere  da  incentivo l'interesse a stabilizzare i flussi di ricavo,
accedano volontariamente alla sottoscrizione di detti contratti;
    sia  necessario  prevedere soluzioni specifiche per situazioni di
non  chiusura  del mercato ovvero di chiusura a prezzi manifestamente
anomali;
    sia   necessario   porre  nei  mercati  del  giorno  prima  e  di
aggiustamento,  in  analogia  con  quanto  avviene in altri Paesi, un
limite  massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il
cui   rispetto  costituisca  condizione  per  l'ammissibilita'  delle
offerte di vendita;
    la   quantita'  di  apporto  minimo  dei  diversi  operatori,  da
garantire  per  conseguire  condizioni  di  concorrenza  ed efficacia
nell'offerta   di  energia  elettrica,  debba  essere  graduata  alla
dimensione  relativa  della  capacita'  di  ciascun  operatore  nelle
diverse  zone ed alla entita' della domanda rapportata all'offerta in
ciascuna zona;
    qualora,  nelle  ore  ad  alto  e  medio  carico,  si  presentino
simultaneamente    una   deriva   del   prezzo   medio   dell'energia
opportunamente   calcolato   su   scala   mensile,   e   il   mancato
raggiungimento  da  parte  dell'operatore  marginale  della quantita'
minima   di  cui  all'alinea  precedente,  debba  essere  corrisposto
all'operatore di cui sopra, non il prezzo marginale di sistema, ma il
prezzo  effettivamente  offerto in tutte le zone dove detto operatore
contribuisce al soddisfacimento della domanda;
    sia   necessario   prevedere   che   il  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  e il Gestore del mercato, conducano una fase
di  prova  delle  misure  da  avviare sin dal momento dell'entrata in
vigore   del   presente   provvedimento   i   cui   risultati   siano
tempestivamente resi disponibili all'Autorita';
    sia  necessario  acquisire attraverso la definizione di opportuni
indici  dati  relativi  alla  dinamica  sia  dell'offerta,  sia della
domanda sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per i
diversi  mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi di
dispacciamento);
    detti  indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine
alla   riservatezza   o   segretezza   di   informazioni   aziendali,
commerciali,  industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici
allo  scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei
mercati;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate  e riportate all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n.
168/03,   nonche'  all'art.  1  dell'allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.
05/04, integrate come segue:
    energia elettrica CIP 6 e' l'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
    fasce  orarie  F1,  F2,  F3 e F4 sono le fasce orarie di cui alla
tabella 1 del testo integrato;
    operatore  di  mercato marginale e' l'operatore di mercato che ha
presentato l'ultima offerta accettata nel mercato del giorno prima;
    ore  di  alto e medio carico sono le ore dell'anno comprese nelle
fasce orarie F1 ed F2 di cui alla tabella 1 del testo integrato;
    parametro   Ct   e'  il  costo  unitario  variabile  riconosciuto
dell'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che
utilizzano  combustibili  fossili  commerciali,  di cui al comma 6.5,
della deliberazione n. 70/97;
    prezzo  all'ingrosso  per  l'anno  2004 e', in ciascuna ora delle
fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il prezzo pari alla differenza tra:
      a) la somma del valore della componente del prezzo all'ingrosso
a  copertura  dei  costi  fissi  di  produzione di cui alla tabella 1
allegata alla deliberazione n. 203/02 e del valore del parametro Ct;
      b) i  valori  delle  componenti r f e b f di cui alla tabella 1
allegata alla deliberazione n. 36/02.
    quota  di  mercato  e',  per  ciascun  operatore  di  mercato, il
rapporto tra la capacita' nella disponibilita' del medesimo operatore
e la capacita' totale disponibile;
    legge n. 287/1990 e' la legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990;
    deliberazione n. 36/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 7 marzo
2002, n. 36/02;
    deliberazione  n.  203/02  e'  la deliberazione dell'Autorita' 12
dicembre 2002, n. 203/02;
    deliberazione   n.  67/03  e'  l'Allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03;
    il  decreto  19  dicembre  2003  e' il decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  del  19 dicembre 2003 recante approvazione del
testo  integrato  della disciplina del mercato elettrico e assunzione
di   responsabilita'   del   Gestore  del  mercato  elettrico  S.p.a.
relativamente   al  mercato  elettrico,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;
    disciplina  e'  il  testo  integrato della disciplina del mercato
elettrico con il decreto 19 dicembre 2003;
    deliberazione  n.  168/03  e'  la deliberazione dell'Autorita' 30
dicembre 2003, n. 168/03;
    testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come
successivamente modificato ed integrato.