Art. 11. Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia 11.1 I prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima e nei mercato di aggiustamento per ciascun punto di dispacciamento per le unita' rilevanti non possono eccedere un valore limite determinato dall'Autorita' entro il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo. 11.2 Per il periodo compreso tra l'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004 il valore limite di cui al comma 11.1 e' pari a 500 euro/MWh. 11.3 Il Gestore del mercato non riconosce valide le offerte presentate nel mercato del giorno prima o nel mercato di aggiustamento che eccedano il valore limite di cui al comma 11.1.