Art. 11.
        Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia
  11.1  I  prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate nel
mercato  del  giorno prima e nei mercato di aggiustamento per ciascun
punto  di dispacciamento per le unita' rilevanti non possono eccedere
un  valore  limite  determinato dall'Autorita' entro il 31 ottobre di
ciascun anno a valere per l'anno successivo.
  11.2  Per  il  periodo  compreso  tra l'entrata in operativita' del
dispacciamento  di  merito  economico e il 31 dicembre 2004 il valore
limite di cui al comma 11.1 e' pari a 500 euro/MWh.
  11.3  Il  Gestore  del  mercato  non  riconosce  valide  le offerte
presentate   nel   mercato   del   giorno  prima  o  nel  mercato  di
aggiustamento che eccedano il valore limite di cui al comma 11.1.