Art. 12.
            Misure transitorie per l'anno 2004 in materia
           di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali
               e di controllo della quantita' minima.
  12.1   Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione  limitatamente  al  periodo  ricompreso tra l'entrata in
operativita'  del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre
2004.
  12.2  Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna ora del mese, la
media  dei  prezzi  di  valorizzazione  dell'energia elettrica di cui
all'art.  41,  comma 41.2, lettera c), della Disciplina relativi alle
ore  di  alto  e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati
per  le  quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese
le  quantita'  relative  ai contratti di compravendita conclusi al di
fuori del sistema delle offerte.
  12.3  Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna ora del mese, la
media  dei  prezzi  all'ingrosso  relativi  alle  ore di alto e medio
carico  dei  trenta  giorni  precedenti,  ponderati  per le quantita'
vendute  nel  mercato  del  giorno  prima,  ivi comprese le quantita'
relative  ai  contratti  di  compravendita  conclusi  ai di fuori del
sistema delle offerte.
  12.4  Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro
il  giorno  10  di  ciascun  mese successivo a quello cui la media si
riferisce.
  12.5  Per  i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  articolo,  la  media  di  cui al comma 12.2 e'
calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi
trenta  giorni,  assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia
elettrica  i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di
alto  e  medio  carico  ridotti  di  1Euro/MWh  e  ponderati  per  la
previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma
8.1, lettera a), della deliberazione n. 67/03.
  12.6 Qualora la media di cui al comma 12.2 sia superiore alla media
di  cui  al  comma 12.3, il Gestore del mercato calcola, per ciascuna
zona  e  per  ciascuna  ora,  la  differenza tra le quantita' vendute
dall'operatore di mercato marginale nella zona nel mercato del giorno
prima,   ivi   comprese   le   quantita'  relative  ai  contratti  di
compravendita  conclusi  ai  di fuori del sistema delle offerte, e la
quantita'  minima  Q  elevato  a  h in base min definita ai sensi del
comma 12.8.
  12.7  Qualora,  per  una data zona e una data ora, la differenza di
cui  al  comma 12.6 sia negativa, i prezzi liquidati all'operatore di
mercato  marginale  dal  Gestore del mercato per le offerte accettate
nel  mercato  del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unita'
di  produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere
un  prezzo  pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo
del  prezzo  di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art.
41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina.
  12.8  Il Gestore del mercato determina la quantita' minima oraria Q
elevato a h in base min imputabile a ciascun operatore di mercato, in
una zona, pari a:

               ---->  Vedere formula di pag. 79  <----

  12.9  Nel  caso  in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente  articolo  determini  una  differenza  positiva tra ricavi e
costi   del   Gestore   del  mercato  connessi  con  i  contratti  di
compravendita  di  energia elettrica nel mercato del giorno prima, il
Gestore  del  mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il
Gestore  della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi
di  dispacciamento,  a riduzione dei corrispettivo di cui all'art. 36
della deliberazione n. 168/03.
  12.10 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita'
del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza
del   medesimo   sistema,   puo'   sospendere   l'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al comma 12.7 dandone tempestiva comunicazione
all'Autorita'.