Art. 12. Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima. 12.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente al periodo ricompreso tra l'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004. 12.2 Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna ora del mese, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera c), della Disciplina relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. 12.3 Il Gestore del mercato calcola, per ciascuna ora del mese, la media dei prezzi all'ingrosso relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi ai di fuori del sistema delle offerte. 12.4 Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui la media si riferisce. 12.5 Per i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la media di cui al comma 12.2 e' calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi trenta giorni, assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di alto e medio carico ridotti di 1Euro/MWh e ponderati per la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma 8.1, lettera a), della deliberazione n. 67/03. 12.6 Qualora la media di cui al comma 12.2 sia superiore alla media di cui al comma 12.3, il Gestore del mercato calcola, per ciascuna zona e per ciascuna ora, la differenza tra le quantita' vendute dall'operatore di mercato marginale nella zona nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi ai di fuori del sistema delle offerte, e la quantita' minima Q elevato a h in base min definita ai sensi del comma 12.8. 12.7 Qualora, per una data zona e una data ora, la differenza di cui al comma 12.6 sia negativa, i prezzi liquidati all'operatore di mercato marginale dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unita' di produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina. 12.8 Il Gestore del mercato determina la quantita' minima oraria Q elevato a h in base min imputabile a ciascun operatore di mercato, in una zona, pari a: ----> Vedere formula di pag. 79 <---- 12.9 Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione dei corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/03. 12.10 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita' del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, puo' sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.7 dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'.