Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso. 14.2 Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Gestore del mercato presenta all'Autorita' un'analisi dei possibili interventi regolatori da applicarsi nel caso in cui il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico assuma valori ritenuti anomali, ad esempio pari a zero. 14.3 Il Gestore del mercato presenta all'Autorita', entro lo stesso termine di cui al comma 14.2, una proposta di misure per il controllo del potere di mercato fondata su vincoli alla volatilita' del prezzo di acquisto dell'energia elettrica nel mercato elettrico. La proposta deve indicare esplicitamente le conseguenze per gli operatori connesse con eventuali comportamenti anticoncorrenziali. 14.4 Il Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'art. 7 della deliberazione n. 168/03 definisce, sentito il Gestore del mercato, le regole tecniche per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel caso in cui i mercati dell'energia non chiudano per insufficienza di offerta ovvero nel caso di eventi eccezionali che compromettano i sistemi tecnici necessari per il funzionamento del mercato elettrico. 14.5 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Area elettricita' dell'Autorita' per l'approvazione una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui agli articoli 4 e 5 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. L'Area elettricita' dell'Autorita' si pronuncia sulla proposta entro dieci giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato. 14.6 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Area elettricita' dell'Autorita' per l'approvazione una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui agli articoli 6, 7 e 8, corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. L'Area elettricita' dell'Autorita' si pronuncia sulla proposta entro dieci giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato. 14.7 Il Gestore del mercato procede tempestivamente a testare, anche in parallelo alle prove in corso per l'avvio del mercato elettrico, gli effetti del presente provvedimento. Gli esiti di ogni test effettuato vengono tempestivamente comunicati all'Autorita' al fine di rendere possibili, se necessari, gli interventi di adeguamento o integrazione del medesimo provvedimento. 14.8 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 14.9 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 24 febbraio 2004 Il presidente: Ortis