Art. 14.
                  Disposizioni transitorie e finali
  14.1  Ai  fini  di  quanto  previsto nel presente provvedimento, il
Gestore  della  rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni
necessarie in suo possesso.
  14.2   Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento   il   Gestore   del   mercato  presenta  all'Autorita'
un'analisi dei possibili interventi regolatori da applicarsi nel caso
in cui il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato
elettrico assuma valori ritenuti anomali, ad esempio pari a zero.
  14.3 Il Gestore del mercato presenta all'Autorita', entro lo stesso
termine di cui al comma 14.2, una proposta di misure per il controllo
del  potere di mercato fondata su vincoli alla volatilita' del prezzo
di acquisto dell'energia elettrica nel mercato elettrico. La proposta
deve   indicare  esplicitamente  le  conseguenze  per  gli  operatori
connesse con eventuali comportamenti anticoncorrenziali.
  14.4  Il  Gestore  della rete nelle regole per il dispacciamento di
cui  all'art.  7  della deliberazione n. 168/03 definisce, sentito il
Gestore  del  mercato,  le  regole  tecniche per l'approvvigionamento
delle  risorse  per  il  dispacciamento  nel  caso  in  cui i mercati
dell'energia  non  chiudano  per  insufficienza di offerta ovvero nel
caso  di  eventi  eccezionali  che  compromettano  i  sistemi tecnici
necessari per il funzionamento del mercato elettrico.
  14.5   Entro   dieci   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  il  Gestore  del  mercato invia all'Area elettricita'
dell'Autorita'  per  l'approvazione una proposta avente ad oggetto la
definizione  degli indici di cui agli articoli 4 e 5 corredata da una
relazione  tecnica  sulle  metodologie utilizzate al fine del calcolo
dei  medesimi.  L'Area elettricita' dell'Autorita' si pronuncia sulla
proposta  entro  dieci giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso
inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.
  14.6   Entro   dieci   giorni   dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento,  il  Gestore  della  rete  invia all'Area elettricita'
dell'Autorita'  per  l'approvazione una proposta avente ad oggetto la
definizione  degli indici di cui agli articoli 6, 7 e 8, corredata da
una  relazione  tecnica  sulle  metodologie  utilizzate  al  fine del
calcolo dei medesimi. L'Area elettricita' dell'Autorita' si pronuncia
sulla  proposta  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento del medesimo.
Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.
  14.7  Il  Gestore  del  mercato  procede tempestivamente a testare,
anche  in  parallelo  alle  prove  in  corso  per l'avvio del mercato
elettrico,  gli effetti del presente provvedimento. Gli esiti di ogni
test  effettuato  vengono tempestivamente comunicati all'Autorita' al
fine   di   rendere   possibili,  se  necessari,  gli  interventi  di
adeguamento o integrazione del medesimo provvedimento.
  14.8  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  ove non diversamente
specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato
tra  i  quali  sussista  un  rapporto  di  controllo  o  collegamento
sussumibile  in  una  delle  fattispecie  declinate nell'art. 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  14.9  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas
(www.autorita.energia.it)  ed  entra  in  vigore  il giorno della sua
pubblicazione.
    Milano, 24 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Ortis