Art. 4.
               Criteri per la definizione degli indici
                di mercato per i mercati dell'energia
  4.1  Il  Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato
per   i  mercati  dell'energia  attenendosi  ai  criteri  di  cui  ai
successivi commi del presente articolo.
  4.2  Gli  indici  di  mercato  per  i  mercati  dell'energia devono
consentire  il  monitoraggio  della  struttura  e degli esiti di tali
mercati, nonche' della condotta dei singoli operatori di mercato.
  4.3  Gli indici utilizzati ai tini del monitoraggio della struttura
e  degli  esiti  dei  mercati  dell'energia,  tra i quali deve essere
ricompreso anche quello di cui all'art. 5, devono, per ciascuna zona,
fornire informazioni relative:
    a) ai prezzi medi dell'energia elettrica;
    b) alla volatilita' dei prezzi dell'energia elettrica;
    c) al grado di concentrazione della domanda e dell'offerta.
  4.4  Gli  indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta
dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia devono, per
ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:
    a) alla  quota  di  ciascun  operatore di mercato con riferimento
all'energia elettrica ceduta in tali mercati;
    b) al  numero  di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato
e' risultata marginale;
    c) alla   differenza  tra  i  prezzi  specificati  nelle  offerte
presentate   da  ciascun  operatore  con  riferimento  ad  unita'  di
produzione  rilevanti  e  i  costi marginali stimati per quel tipo di
unita';
    d) alla  differenza,  espressa  in  termini  percentuali,  tra il
prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41,
comma 41.2, lettera b), della disciplina ed il prezzo della penultima
offerta accettata;
    e) alla  quantita'  dell'ultima offerta accettata, in rapporto al
totale delle offerte accettate nella zona.