Art. 4. Criteri per la definizione degli indici di mercato per i mercati dell'energia 4.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato per i mercati dell'energia attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo. 4.2 Gli indici di mercato per i mercati dell'energia devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti di tali mercati, nonche' della condotta dei singoli operatori di mercato. 4.3 Gli indici utilizzati ai tini del monitoraggio della struttura e degli esiti dei mercati dell'energia, tra i quali deve essere ricompreso anche quello di cui all'art. 5, devono, per ciascuna zona, fornire informazioni relative: a) ai prezzi medi dell'energia elettrica; b) alla volatilita' dei prezzi dell'energia elettrica; c) al grado di concentrazione della domanda e dell'offerta. 4.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative: a) alla quota di ciascun operatore di mercato con riferimento all'energia elettrica ceduta in tali mercati; b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato e' risultata marginale; c) alla differenza tra i prezzi specificati nelle offerte presentate da ciascun operatore con riferimento ad unita' di produzione rilevanti e i costi marginali stimati per quel tipo di unita'; d) alla differenza, espressa in termini percentuali, tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera b), della disciplina ed il prezzo della penultima offerta accettata; e) alla quantita' dell'ultima offerta accettata, in rapporto al totale delle offerte accettate nella zona.