IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
stabilisce  che  i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti
assoggettati  all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita' liquide nei
conti  della  tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei
limiti  di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   in   misura  compresa  tra  il  10  e  il  20  per  cento
dell'assegnazione di competenza;
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha   confermato   fino   al   31 dicembre  2002  la  validita'  delle
disposizioni  di  cui  al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449
del  1997,  estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province
ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha   confermato   per   il  triennio  2003-2005  la  validita'  delle
disposizioni  di  cui  al  citato  art.  66,  comma  1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66
della  legge  n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni,
contributi,  devoluzioni  o  compartecipazioni  di tributi erariali e
quant'altro  proveniente  dal  bilancio  dello  Stato  a favore delle
regioni  devono  essere  versate,  per  quanto  riguarda le regioni a
statuto  ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilita'
speciali   infruttifere   aperte  presso  le  competenti  sezioni  di
tesoreria  provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui
rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;
  Considerato  che  per  gli  enti locali i limiti di giacenza devono
essere  stabiliti,  ai  sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della
legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66
della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  stabilire  per  entrambe le predette
categorie  di  enti il limite di giacenza nella misura massima del 20
per  cento  in  considerazione  del  notevole  ridimensionamento  dei
trasferimenti statali registrato:
    a) dalle   province,  a  seguito  dell'attribuzione  del  gettito
dell'imposta   sulle   assicurazioni,  dell'istituzione  dell'imposta
provinciale  di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, e della conferma per l'anno
2004,  disposta  dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350, della compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di
cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    b)  dai  comuni,  per  effetto  della  conferma  per l'anno 2004,
operata  dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
delle  disposizioni  in  materia  di  compartecipazione  comunale  al
gettito  dell'IRPEF  di  cui  all'art.  31,  comma  8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
  Ravvisata  l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del
nuovo  sistema  di  pagamenti,  di  determinare  i limiti di giacenza
esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;
  Ravvisata  l'opportunita'  di confermare l'esclusione dai limiti di
giacenza  dei  pagamenti  in favore delle regioni a statuto ordinario
considerato   che   le   predette   assegnazioni  fanno  riferimento,
prevalentemente,   all'attuazione   delle   norme   sul   federalismo
amministrativo e fiscale;
  Ravvisata  l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato
art.  47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di
giacenza  nelle  assegnazioni  di competenza da attribuire per l'anno
2004  ad  ogni  singolo  ente, con esclusione delle regioni a statuto
speciale     e     delle     province     autonome,    esclusivamente
dall'Amministrazione   centrale   vigilante   ovvero,   in   caso  di
indisponibilita'  di  tali  dati,  nelle  assegnazioni  di competenza
attribuite  per  l'anno  2003  sempre  dall'Amministrazione  centrale
vigilante;
  Considerato  che  per  le  regioni a statuto speciale e le province
autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare
la  base  cui  commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di
competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  escludere  dai  limiti  di
giacenza  le  somme  a disposizione di giustizia che, in quanto tali,
non rientrano nella disponibilita' degli enti;
  Visti  i  propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio
2000,  27  febbraio 2001, 1° marzo 2002 e 31 gennaio 2003 con i quali
sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 i
limiti  di  giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della
legge n. 449 del 1997;
  Visto  l'art.  10,  comma  2,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
recante   disposizioni   in   materia   universitaria  e  di  ricerca
scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,   riguardante   «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca»;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 4 giugno 2003, n. 127,
concernente   «Riordino   del   Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(C.N.R.)»;
  Visto l'art. 3, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n.
350  (legge finanziaria 2004) che determina per il triennio 2004-2006
il fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei grandi enti
pubblici di ricerca;
  Considerata  l'opportunita'  di  emanare le disposizioni occorrenti
per  l'applicazione  per  l'anno  2004,  dell'art. 47, comma 1, della
citata legge n. 449 del 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Regioni a statuto speciale e province autonome
  1.  Il  limite  di  giacenza per le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura
del  14  per  cento  e  si  riferisce  ai conti di tesoreria centrale
alimentati  dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio
dello Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza
da  attribuire  per  l'anno  2004 dal Ministero dell'economia e delle
finanze  a  valere  sull'unita'  previsionale di base n. 4.1.2.12 con
riferimento  ai  capitoli  da  numero  2790  a  2796  e  numero  2798
(devoluzione tributi).
  2.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  a  valere  sui  capitoli
richiamati al comma 1.