Art. 2.
                          Province e comuni
  1.  Il  limite  di  giacenza  per  le  province  e per i comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e' stabilito nella misura del
20  per  cento  ed  e' commisurato alle assegnazioni di competenza da
attribuire  per l'anno 2004 dal Ministero dell'interno a valere sulle
unita'  previsionali  di  base  n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico
riferimento  ai  capitoli: numero 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo
perequativo),   1318  (fondo  consolidato)  e  7232  (fondo  sviluppo
investimenti).
  2.  I  limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal
Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.
  3  I  limiti  di  giacenza  non si applicano agli enti locali della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  quanto  esclusi  dal sistema di
tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e
15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).
  4.  I  limiti  di  giacenza  non  si applicano, altresi', agli enti
locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di
trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.