Art. 2. Province e comuni 1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' stabilito nella misura del 20 per cento ed e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'interno a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli: numero 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti). 2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1. 3 I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38). 4. I limiti di giacenza non si applicano, altresi', agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.