Art. 5.
              Altri enti assoggettati a tesoreria unica
  1.  Il  limite  di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati
negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di
cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ad  eccezione  delle regioni a statuto ordinario, alle
quali  non  si  applicano  le  disposizioni  del presente decreto, e'
stabilito  nella  misura  del  14  per  cento  delle  assegnazioni di
competenza  da  attribuire  ad ogni singolo ente dall'Amministrazione
centrale  vigilante  in  conto  competenza  2004  ovvero,  in caso di
indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto
competenza 2003.
  2.  Il  limite  si  applica  esclusivamente  ai  pagamenti disposti
dall'amministrazione  vigilante.  I  pagamenti  sono  effettuati,  al
raggiungimento  del limite di cui al comma 1, per un importo di volta
in  volta  non  superiore  al  25  per  cento  delle  assegnazioni di
competenza.
  3.  Il  limite  non  si  applica nel caso in cui le assegnazioni di
competenza  di  cui  al  comma  1  dell'amministrazione vigilante non
superino complessivamente l'importo di 10.330.000,00 euro.
  4.  Gli  enti  locali  diversi  da  quelli indicati nell'art. 2 del
presente  decreto  non  sono  soggetti  ai  limiti  di  giacenza come
stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.