Art. 6. Disposizioni di carattere generale 1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'Amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente Amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, com-ma 1-ter, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilita' speciali o nei conti correnti con il Tesoro e' calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilita' libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2004, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2003 che non abbiano gia' prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2003. Resta altresi' ferma la possibilita' di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore. 3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali del bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997». 4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento e' apposta l'annotazione di cui al comma 3. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, puo' autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze. 6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente. 7. Le Amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali del bilancio. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2004 Il Ministro: Tremonti