Art. 6.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  Dalle  giacenze  da  assumere  a riferimento per l'emissione da
parte dell'Amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento
a  favore  degli  enti  destinatari  delle  disposizioni del presente
decreto   sono   escluse   le   somme  a  disposizione  di  giustizia
(pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti
sono  tenuti  a  segnalare,  e  ad  aggiornare  periodicamente,  alla
competente Amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme
che  sono  tenuti  a  vincolare  ai sensi dell'art. 1-bis della legge
29 ottobre   1984,   n.   720,   introdotto   dall'art.   24-bis  del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, com-ma
1-ter,  del  decreto-legge  18 gennaio  1993,  n.  8, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 marzo  1993, n. 68. Per le regioni a
statuto  speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano la
segnalazione   va  effettuata  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
  2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle
giacenze  esistenti  nelle contabilita' speciali o nei conti correnti
con  il  Tesoro  e'  calcolato  al  lordo  delle somme con vincolo di
destinazione.  In assenza di disponibilita' libere e per il pagamento
di  spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le
somme  vincolate  nei  limiti  delle assegnazioni di competenza 2004,
prive  di  vincoli,  comunicate  dalle amministrazioni centrali e non
ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni
di  cui  all'art.  2  le  somme vincolate sono inoltre utilizzate nei
limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2003 che non abbiano
gia'  prodotto  l'utilizzo  di somme vincolate nel corso dello stesso
anno  2003.  Resta  altresi'  ferma  la  possibilita'  di  utilizzare
ulteriormente   le   somme  vincolate  secondo  quanto  in  proposito
eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.
  3.  Sono  esclusi  dalla disciplina prevista dal presente decreto i
pagamenti  a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi
dall'ente   beneficiario   all'amministrazione   centrale   emittente
(interventi  di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e
all'espletamento  di  funzioni  delegate.  Ai  fini del controllo dei
titoli  di  pagamento  da  parte  degli  uffici centrali del bilancio
interessati,  le  amministrazioni  centrali  tenute  al  rispetto dei
limiti  di  giacenza  stabiliti  dal  presente  decreto appongono sui
medesimi  titoli  la  seguente  annotazione:  «Pagamento  escluso dai
limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».
  4.  Non  sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal
presente  decreto  i  pagamenti  a  carico  del  bilancio dello Stato
relativi  ai  contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto
di  beni  e  servizi;  sui  relativi  titoli  di pagamento e' apposta
l'annotazione di cui al comma 3.
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  richiesta
dell'amministrazione  centrale  tenuta  al  rispetto  del  limite  di
giacenza,  puo'  autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al
presente decreto per motivate esigenze.
  6.  Nei  confronti  degli  enti  di  cui  all'art. 2, le deroghe al
rispetto  dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal
Ministero   dell'interno,   previo   accertamento  del  possesso  dei
prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.
  7.   Le   Amministrazioni   centrali   vigilanti   e  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  che  dispongono  i  pagamenti  nei
confronti  degli  enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati
relativi  alle  giacenze  di  tesoreria  presso  i coesistenti uffici
centrali del bilancio.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 marzo 2004
                                                Il Ministro: Tremonti